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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8286/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna il rigetto della richiesta di riesame avverso l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo, contestando: (i) violazione dell'art. 294 c.p.p. per interrogatorio svolto oltre il termine di 5 giorni; (ii) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla gravità indiziaria; (iii) mancata prova della provenienza delittuosa delle somme ai fini del reato di reimpiego (art. 648-ter c.p.); (iv) mancata considerazione delle specificità del regime fiscale dell'imprenditore agricolo; (v) illogicità della valutazione delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, considerato il sequestro e la detenzione dei presunti fornitori

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Ha ritenuto: (i) inammissibile il primo motivo relativo al termine dell'interrogatorio perché la questione è successiva al momento 'genetico' della misura e poteva essere dedotta con altro gravame; inoltre la tardività non comporta automaticamente inefficacia se motivata da impedimento assoluto; (ii) generiche e non specifiche le censure sulla gravità indiziaria e quindi inammissibili; (iii) congrua la motivazione del Tribunale circa la consapevolezza dell'origine illecita dei fondi, ricavata dalle intercettazioni e dall'anomalia economico-contabile (es. acquisto capannone da 2.300.000); (iv) inconcludenti le argomentazioni sul regime fiscale agricolo rispetto alle evidenze sul disallineamento fatturato/capacità produttiva; (v) infondata la doglianza sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha inoltre rilevato che la successiva sostituzione della custodia cautelare con il divieto di dimora rende superfluo esaminare la proporzionalità della misura personale

Norme richiamate

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Il mancato rispetto del termine per l'interrogatorio (5 giorni) non può essere censurato in sede di riesame se la vicenda è successiva al momento genetico della misura; il differimento motivato per impedimento assoluto non determina di per sé inefficacia della misura, mentre la mera assenza dell'interrogatorio senza giustificazione sì

  • art. 648-ter cod. pen. (reimpiego)

    La Corte ha ritenuto che la consapevolezza della provenienza delittuosa e l'elemento materiale del reato possono desumersi da intercettazioni e da elementi economico-contabili (investimenti immobiliari sproporzionati rispetto all'attività), idonei a fondare la gravità indiziaria

  • decreto legislativo n. 228/2001

    Pur riconoscendo la possibilità per l'imprenditore agricolo di vendere prodotti e, entro limiti, anche prodotti non propri, il regime fiscale speciale non esclude la valutazione di anomalie economiche (fatturati sproporzionati rispetto alla capacità produttiva) come indizio di reinvestimento di proventi illeciti

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte per osservare che taluni provvedimenti interlocutori (es. differimento motivato dell'interrogatorio per impedimento) non sono impugnabili con mezzi diversi da quelli tassativamente previsti, non dando luogo, di per sé, a un rimedio costituzionale in questa sede

Massime di principio

  • Le censure sul mancato rispetto di termini processuali (es. art. 294 c.p.p.) possono essere inammissibili se riferite a vicende successive al 'momento genetico' della misura cautelare e vanno proposte con il corretto rimedio (es. impugnazione del rigetto dell'istanza di scarcerazione)
  • Per contestare la gravità indiziaria è necessario indicare con precisione a quali capi e con quali specifici elementi si contesta l'evidenza degli indizi; rilievi generici sono dichiarati inammissibili
  • La prova dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di reimpiego (art. 648-ter) può essere fondata su un quadro indiziario composto da intercettazioni (che rivelino consapevolezza) e da anomalie economico-contabili (investimenti sproporzionati), purché la motivazione espliciti il nesso
  • Il regime fiscale o statutario di una impresa (es. agricola) non esclude automaticamente la valutazione di incongruenze tra capacità produttiva e fatturato come indizio di attività illecita; chi impugna deve però confrontarsi specificamente con i dati contabili e le argomentazioni del giudice
  • L'attenuazione successiva della misura cautelare personale può rendere superfluo un esame approfondito della sua proporzionalità, ma non elimina la necessità di motivazione sulle esigenze cautelari al momento dell'adozione

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