Cassazione Civile, Ordinanza n. 05621/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupanti)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di accertamento della proprietà di uno stabile, asseritamente pervenuto per successione e occupato da due convenuti. In primo grado i convenuti avevano opposto di aver acquistato la proprietà dell'immobile, prima per usucapione in capo a uno di essi e poi per trasferimento a favore dell'altra mediante atto di donazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non fornita una prova certa del diritto di proprietà delle attrici. In cassazione le ricorrenti hanno formalmente denunciato: violazione dell'art. 24 Cost. e di varie disposizioni codicistiche; violazione dell'art. 132 c.p.c. per vizi motivazionali; violazione e falsa applicazione delle norme sulla legittimazione, con richiamo all'art. 360 c.p.c. n. 5. Tuttavia il ricorso era redatto in modo confuso, con narrazione disordinata dei fatti e cumulo promiscuo di doglianze eterogenee, senza chiara separazione dei motivi e senza consentire alla Corte di individuare con precisione le censure rivolte alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in particolare, la violazione del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non esponeva in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa e non permetteva di comprendere la vicenda processuale e le ragioni delle censure. Ha inoltre ribadito che non è consentita la mescolanza di motivi di ricorso riconducibili a diversi vizi ex art. 360 c.p.c. né l'esposizione cumulativa di questioni di merito e di diritto che demandi al giudice di legittimità il compito di selezionare e qualificare le doglianze. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva degli intimati. È stato poi dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato nel ricorso, ma non è oggetto di autonoma decisione nel merito; la Corte non ne esamina la fondatezza perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Citato tra i motivi, ma la Corte non arriva al merito della doglianza per difetto di specificità e chiarezza del ricorso.
La Corte ribadisce che i vizi di violazione di legge e di motivazione non possono essere sovrapposti in modo promiscuo, dovendo le censure essere chiaramente sussumibili in specifiche ipotesi di ricorso.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa; il difetto di tale esposizione e la confusione delle censure rendono il ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo chiaro e ordinato i fatti di causa e non consente alla Corte di comprendere la vicenda processuale e le ragioni delle censure.
- È inammissibile la mescolanza di doglianze eterogenee, in particolare quando si cumulano senza distinzione vizi di violazione di legge e vizi motivazionali riferiti alla stessa questione.
- Il ricorrente per cassazione non può demandare al giudice di legittimità il compito di ricostruire, selezionare e qualificare le singole censure: il ricorso deve autoindividuare i motivi e renderne possibile l'esame separato.
- L'onere di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari alla piena comprensione della controversia e del contenuto delle critiche alla sentenza impugnata, senza rinvio ad atti esterni.
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