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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37686/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scalabrino era beneficiario del reddito di cittadinanza da ottobre 2019 e non avrebbe comunicato all'INPS, entro il termine previsto, informazioni rilevanti per la revoca del beneficio: in particolare la sentenza di condanna divenuta definitiva il 2 novembre 2019 e l'esecuzione con traduzione in carcere il 10 gennaio 2020. In appello e in cassazione la difesa ha dedotto la nullità della motivazione per mancanza di dolo specifico, sostenendo l'impossibilità materiale di adempiere all'obbligo comunicativo a causa della detenzione e la genericità/indeterminatezza della locuzione "altre informazioni" prevista dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto motivazione dell'appello immune da vizi: la Corte territoriale ha correttamente osservato che l'obbligo comunicativo poteva essere assolto tramite l'Ufficio Matricola della casa circondariale o per delega da un familiare e che, nella fattispecie, tra l'irrevocabilità della sentenza e la sua esecuzione erano decorrsi circa due mesi, periodo ritenuto sufficiente per adempiere. Sul profilo dell'elemento soggettivo, la Corte ha richiamato principio giurisprudenziale secondo cui l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto a percepire l'erogazione si risolve in errore di diritto che non esclude il dolo richiesto dall'art. 7 d.l. cit. Conseguenze procedurali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e liquidazione di euro 3.000,00 a titolo di contribuzione alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 7, comma 2

    «altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio»

    La Corte ha ritenuto che la locuzione sia sufficientemente determinata da ricomprendere anche fatti sopravvenuti che incidono sul diritto al beneficio, come la condanna definitiva e l'esecuzione della pena; l'omessa comunicazione integra il reato anche quando l'errore sia su diritto a percepire il beneficio.

  • codice penale, art. 28, comma 5

    Norma collegata alla responsabilità penale per atti connessi alla posizione del beneficiario; richiamata in relazione alla contestazione di responsabilità penale per false dichiarazioni o omissioni.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 3, commi 11 e 13

    Richiamate come parti del complesso normativo che detta obblighi e presupposti per il reddito di cittadinanza; utilizzate per definire il quadro degli obblighi informativi del beneficiario.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2

    Riferita dalla giurisprudenza per individuare i requisiti per il diritto al beneficio; la Corte ha ricordato che l'errore sulla sussistenza di tali requisiti non esclude il dolo richiesto dall'art. 7.

  • codice penale, art. 5

    Richiamato come principio generale sul dolo: l'errore di diritto non esclude il dolo quando l'agente ha la volontà e la coscienza dell'atto che realizza l'illecito rispetto al precetto penale applicabile.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma invocata per l'onere del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre applicato facoltà di aumento della sanzione accessoria.

  • legge 30 luglio 2017, n. 103, art. 1, comma 64

    Consente di incrementare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale; la Corte l'ha esercitata fissando la somma per la Cassa delle ammende in euro 3.000,00.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata quale criterio per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere l'onere aggiuntivo, pur senza ritenere colpa grave.

  • giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3 n. 33431/2021 Sferlazza; Sez. 2 n. 23265/2024 El Hadraoui)

    Precedenti che confermano la sussistenza del reato anche in ipotesi connesse a sentenze definitive di terzi o alla ignoranza dell'errore sul diritto al beneficio; utilizzate per consolidare la tesi che l'errore di diritto non esclude il dolo in questo ambito.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione all'INPS di elementi sopravvenuti rilevanti per la revoca del reddito di cittadinanza (es. condanna definitiva ed esecuzione della pena) integra il reato previsto dall'art. 7, comma 2 del d.l. n. 4/2019 quando il beneficiario continua a percepire il sussidio.
  • La condizione di detenzione non è automaticamente causa di esclusione di responsabilità: gli obblighi informativi possono essere assolti tramite l'Ufficio Matricola della casa circondariale o tramite delega di un familiare, e il tempo intercorso tra irrevocabilità della sentenza ed esecuzione è rilevante per valutare la possibilità di adempiere.
  • L'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio si configura spesso come errore di diritto e, secondo la giurisprudenza citata, non esclude necessariamente il dolo richiesto dalla norma penale di settore.
  • La locuzione "altre informazioni dovute e rilevanti" è interpretata in senso sufficientemente ampio da ricomprendere eventi che incidono sull'idoneità a percepire il beneficio, dunque la norma è considerata sufficientemente determinata per configurare responsabilità penale in caso di omissione.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente ogni comunicazione o il tentativo di comunicarla (ricevute, deleghe, attestazioni dall'Ufficio Matricola) per poter dimostrare l'impossibilità materiale di adempiere, che altrimenti potrebbe non essere ritenuta persuasiva.
  • Nel formulare impugnazioni fondate sulla carenza dell'elemento soggettivo è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito (es. possibilità di delega, tempi interposti) e produrre prove concrete dell'impossibilità oggettiva di comunicare, altrimenti le doglianze rischiano l'inammissibilità.

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