Cassazione Penale, Sentenza n. 37686/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scalabrino era beneficiario del reddito di cittadinanza da ottobre 2019 e non avrebbe comunicato all'INPS, entro il termine previsto, informazioni rilevanti per la revoca del beneficio: in particolare la sentenza di condanna divenuta definitiva il 2 novembre 2019 e l'esecuzione con traduzione in carcere il 10 gennaio 2020. In appello e in cassazione la difesa ha dedotto la nullità della motivazione per mancanza di dolo specifico, sostenendo l'impossibilità materiale di adempiere all'obbligo comunicativo a causa della detenzione e la genericità/indeterminatezza della locuzione "altre informazioni" prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto motivazione dell'appello immune da vizi: la Corte territoriale ha correttamente osservato che l'obbligo comunicativo poteva essere assolto tramite l'Ufficio Matricola della casa circondariale o per delega da un familiare e che, nella fattispecie, tra l'irrevocabilità della sentenza e la sua esecuzione erano decorrsi circa due mesi, periodo ritenuto sufficiente per adempiere. Sul profilo dell'elemento soggettivo, la Corte ha richiamato principio giurisprudenziale secondo cui l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto a percepire l'erogazione si risolve in errore di diritto che non esclude il dolo richiesto dall'art. 7 d.l. cit. Conseguenze procedurali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e liquidazione di euro 3.000,00 a titolo di contribuzione alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
«altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio»
La Corte ha ritenuto che la locuzione sia sufficientemente determinata da ricomprendere anche fatti sopravvenuti che incidono sul diritto al beneficio, come la condanna definitiva e l'esecuzione della pena; l'omessa comunicazione integra il reato anche quando l'errore sia su diritto a percepire il beneficio.
codice penale, art. 28, comma 5
Norma collegata alla responsabilità penale per atti connessi alla posizione del beneficiario; richiamata in relazione alla contestazione di responsabilità penale per false dichiarazioni o omissioni.
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 3, commi 11 e 13
Richiamate come parti del complesso normativo che detta obblighi e presupposti per il reddito di cittadinanza; utilizzate per definire il quadro degli obblighi informativi del beneficiario.
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2
Riferita dalla giurisprudenza per individuare i requisiti per il diritto al beneficio; la Corte ha ricordato che l'errore sulla sussistenza di tali requisiti non esclude il dolo richiesto dall'art. 7.
Richiamato come principio generale sul dolo: l'errore di diritto non esclude il dolo quando l'agente ha la volontà e la coscienza dell'atto che realizza l'illecito rispetto al precetto penale applicabile.
codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per l'onere del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre applicato facoltà di aumento della sanzione accessoria.
legge 30 luglio 2017, n. 103, art. 1, comma 64
Consente di incrementare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale; la Corte l'ha esercitata fissando la somma per la Cassa delle ammende in euro 3.000,00.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata quale criterio per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere l'onere aggiuntivo, pur senza ritenere colpa grave.
giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3 n. 33431/2021 Sferlazza; Sez. 2 n. 23265/2024 El Hadraoui)
Precedenti che confermano la sussistenza del reato anche in ipotesi connesse a sentenze definitive di terzi o alla ignoranza dell'errore sul diritto al beneficio; utilizzate per consolidare la tesi che l'errore di diritto non esclude il dolo in questo ambito.
Massime di principio
- La mancata comunicazione all'INPS di elementi sopravvenuti rilevanti per la revoca del reddito di cittadinanza (es. condanna definitiva ed esecuzione della pena) integra il reato previsto dall'art. 7, comma 2 del d.l. n. 4/2019 quando il beneficiario continua a percepire il sussidio.
- La condizione di detenzione non è automaticamente causa di esclusione di responsabilità: gli obblighi informativi possono essere assolti tramite l'Ufficio Matricola della casa circondariale o tramite delega di un familiare, e il tempo intercorso tra irrevocabilità della sentenza ed esecuzione è rilevante per valutare la possibilità di adempiere.
- L'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio si configura spesso come errore di diritto e, secondo la giurisprudenza citata, non esclude necessariamente il dolo richiesto dalla norma penale di settore.
- La locuzione "altre informazioni dovute e rilevanti" è interpretata in senso sufficientemente ampio da ricomprendere eventi che incidono sull'idoneità a percepire il beneficio, dunque la norma è considerata sufficientemente determinata per configurare responsabilità penale in caso di omissione.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente ogni comunicazione o il tentativo di comunicarla (ricevute, deleghe, attestazioni dall'Ufficio Matricola) per poter dimostrare l'impossibilità materiale di adempiere, che altrimenti potrebbe non essere ritenuta persuasiva.
- Nel formulare impugnazioni fondate sulla carenza dell'elemento soggettivo è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito (es. possibilità di delega, tempi interposti) e produrre prove concrete dell'impossibilità oggettiva di comunicare, altrimenti le doglianze rischiano l'inammissibilità.
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