Cassazione Penale, Sentenza n. 20914/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fumusa impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 02/02/2024 che, in seguito al rinvio disposto dalla Cassazione, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada (omissione di soccorso) e rideterminato la pena a sette mesi di reclusione. L'imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver applicato la formula assolutoria di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., atteso che, a suo dire, gli elementi di prova dimostravano l'assenza del dolo nell'omissione di soccorso (moderata velocità dell'urto, assenza di danni alle vetture, mancata immediata richiesta di soccorso da parte della persona offesa, comportamento dell'imputato che avrebbe parlato con la persona offesa e giustificato l'allontanamento); (2) vizio di motivazione sulla valutazione della credibilità della persona offesa e dell'imputato in relazione anche al reato di fuga (art. 189, comma 6 c.d.s.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che non ha potuto applicare la formula assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p., perché non sussisteva un'evidenza 'ictu oculi' dell'innocenza o dell'insussistenza del dolo: la Corte richiamava il precedente annullamento con rinvio che espressamente aveva delegato al giudice del rinvio l'accertamento del profilo soggettivo (consapevolezza della situazione di pericolo). Non essendo emersa dagli atti una prova assoluta di insussistenza del dolo, la dichiarazione di estinzione per prescrizione è stata ritenuta corretta. Quanto al reato di fuga (art. 189, comma 6 c.d.s.) e alle lesioni (art. 590 c.p.), la Cassazione ha dichiarato irrevocabile la precedente affermazione di responsabilità. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen. (secondo comma)
La formula assolutoria prevista dal secondo comma può prevalere sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione solo quando, con mera attività ricognitiva e 'ictu oculi', risulti l'assoluta assenza di prova di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza; non è applicabile in presenza di contraddittorietà o insufficienza probatoria che richiedano approfondimento.
art. 189 cod. strada, commi 6 e 7
Il comma 6 sanziona l'allontanamento (fuga) dopo incidente; il comma 7 impone l'obbligo di prestare assistenza ai feriti. In sede di rinvio la Corte doveva accertare il profilo soggettivo (consapevolezza della situazione di pericolo) per valutare la sussistenza dell'omissione di soccorso.
Riguarda il reato di lesioni personali; la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per le lesioni già accertata in precedenti decisioni.
art. 385 cod. pen. (citato nell'atto di primo grado)
Richiamato tra le imputazioni di primo grado; dalla motivazione non emerge che la questione normativa relativa a tale capo abbia inciso sulla decisione finale della Cassazione in ordine al rinvio e alla prescrizione.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non esclude che il giudice possa assolvere: tuttavia la formula assolutoria privilegiata dall'art. 129, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo quando l'assenza di responsabilità risulta in modo evidente e immediato dagli atti (evidenza 'ictu oculi').
- Se la Corte di legittimità dispone un rinvio limitato per accertare uno specifico profilo (es. il dolo), il giudice del rinvio deve compiere i necessari accertamenti; non è corretto sostituire questo approfondimento con un'assoluzione per prescrizione se non è emersa l'evidenza assoluta dell'innocenza.
- In caso di contrasto o insufficienza probatoria che richieda valutazione e ponderazione di testimonianze, non è possibile applicare la formula dell'art. 129 c.p.p.; tali questioni richiedono un giudizio di merito e possono condurre solo alla dichiarazione di estinzione del reato se nel frattempo è intervenuta la prescrizione.
- Le statuizioni penali già dichiarate irrevocabili dalla Cassazione vincolano i giudici successivi e non possono essere riesaminate nella fase di rinvio; ciò riguarda in particolare l'affermazione di responsabilità per reati non rinviati.
- Per i reati di omissione di soccorso (art. 189, comma 7 c.d.s.) occorre valutare non solo l'evento oggettivo ma anche la percezione, da parte del conducente, della situazione di pericolo: la consapevolezza dell'essere causa di un rischio rilevante è elemento decisivo per il dolo, anche nella forma eventuale.
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