Cassazione Civile, Ordinanza n. 32667/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse priva di specificità e non autosufficiente, oltre che incapace di colpire tutte le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello. Ne è conseguita la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e l'attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzandi convennero in giudizio varie amministrazioni statali e università chiedendo la condanna al pagamento di Euro 11.103,82, o diversa somma, quale importo dovuto per la frequenza dei corsi di specializzazione medica. Il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e delle Università e rigettò la domanda verso la Presidenza del Consiglio dei ministri per prescrizione, ritenendo non idonea a interromperla una missiva inviata al MIUR. La Corte d'appello rigettò a sua volta l'appello: pur riconoscendo in astratto che un atto interruttivo indirizzato a un Ministero competente nella materia poteva interrompere la prescrizione anche nei confronti della Presidenza del Consiglio, osservò che il documento non risultava ritualmente depositato né rintracciabile negli atti di primo grado; di conseguenza non era possibile verificarne contenuto, data, destinatari e quindi l'efficacia interruttiva, e non poteva operare il principio di non contestazione perché la produzione era stata allegata oltre i termini di preclusione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti denunciarono omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato che il Tribunale aveva ritenuto documentalmente provata la produzione dell'atto interruttivo e che tale produzione non era stata contestata; aggiunsero che la vera questione era solo l'idoneità interruttiva della lettera inviata al MIUR e che il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la ricerca del documento ritualmente depositato e valutarne l'efficacia. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per plurime ragioni: difetto di specificità, perché non era chiaro quale fosse il fatto storico omesso; mancato assolvimento dell'onere di indicare specificamente la sede processuale e il contenuto del documento ex art. 366, n. 6, c.p.c.; mancata critica a tutte le rationes decidendi, poiché la sentenza impugnata si fondava sia sulla tardività dell'allegazione e sull'inoperatività della non contestazione, sia sull'assenza in atti del documento che impediva la ricerca d'ufficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura non individui con precisione il fatto storico asseritamente trascurato e, in realtà, miri a contestare la valutazione del materiale probatorio o l'apprezzamento giuridico compiuto dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente la sede processuale di produzione del documento, il suo contenuto e gli atti su cui la censura si fonda; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
La produzione o allegazione documentale effettuata oltre i termini di preclusione non può fondare validamente la censura e non consente di invocare il principio di non contestazione.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
La norma ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, consentendo il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non identifica in modo chiaro il fatto storico decisivo asseritamente omesso e si risolve in una critica alla valutazione del documento o della prova compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su un documento, occorre indicarne specificamente il contenuto, la collocazione negli atti e le modalità di produzione nel giudizio di merito.
- La censura è inammissibile se non colpisce tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; è necessario contestare ciascun fondamento autonomo della decisione.
- L'ordine di ricerca di un documento può essere invocato solo se il documento risulta ritualmente depositato o comunque presente in atti; se il giudice di merito accerta che non vi è traccia del deposito, non può ritenersi violato il potere di ricerca.
- La tardiva allegazione di un documento oltre le preclusioni processuali impedisce di far leva sul principio di non contestazione per superare il difetto di prova.
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