Cassazione Penale, Ordinanza n. 17069/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'aspecificità dei primi due motivi perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello, nonché l'inammissibilità del terzo motivo relativo alla sospensione condizionale della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Con il primo e il secondo motivo contestava l'affermazione di penale responsabilità, ma la Corte rileva che tali censure si limitavano a riprodurre doglianze già dedotte in appello, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione, e che, sotto l'apparente deduzione di vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, deducendo l'omessa considerazione di motivi di appello aggiunti; la Corte osserva che tale censura non è proponibile in cassazione quando il contenuto dei motivi aggiunti non sia del tutto avulso dai motivi principali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato; non rileva la contraffazione grossolana quando la norma tutela la fede pubblica e il reato è di pericolo, non essendo necessario l'effettivo inganno dell'acquirente.
Norma richiamata come uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità dell'imputato; nel testo non è sviluppata un'interpretazione autonoma della fattispecie.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono aspecifici, perché meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato indirettamente nei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte di cassazione verifica l'esistenza di un apparato argomentativo logico, non la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Richiamato solo con riferimento al motivo sulla sospensione condizionale della pena; la censura è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità nei termini prospettati.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello senza misurarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti probatorie, perché il controllo della Corte riguarda solo la tenuta logica della motivazione.
- Il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è integrato anche dalla detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, a nulla rilevando la contraffazione grossolana, poiché il bene tutelato è la fede pubblica e non la sola possibilità di inganno del compratore.
- La contestazione sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena non è deducibile in cassazione se implica una critica sganciata dal contenuto dei motivi di appello principali e aggiunti, dovendosi rispettare il perimetro delle questioni devolute al giudice di merito.
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