Cassazione Penale, Ordinanza n. 06481/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per bancarotta fraudolenta è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Il ricorso articolava quattro motivi: il primo contestava, per violazione di legge e difetto di motivazione, l'affermazione della qualifica di amministratore di fatto; il secondo censurava l'illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; il terzo deduceva vizio motivazionale nella valutazione della prova testimoniale assunta in dibattimento; il quarto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi e il terzo motivo inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; il secondo motivo è stato giudicato non specifico, in quanto mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello; il quarto è stato considerato manifestamente infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era ritenuta sufficiente e immune da evidenti illogicità.
Norme richiamate
art. 216 l.f.
Richiamato implicitamente quale base del delitto di bancarotta fraudolenta oggetto della condanna confermata; la Corte non affronta il merito della sussistenza del reato, ma solo la tenuta dei motivi di ricorso.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti o che riproducono in modo generico motivi già respinti in appello non sono ammissibili in sede di legittimità.
Non citato espressamente nel testo fornito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio finalizzata a sostituire la valutazione del giudice di merito, quando la motivazione di quest'ultimo sia logica e giuridicamente corretta.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi in modo argomentato con la sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate in appello e disattese non integra un motivo ammissibile.
- La censura sulla motivazione relativa all'elemento soggettivo del reato non può risolversi in un dissenso valutativo sui fatti quando la Corte di merito abbia già spiegato in modo non illogico le ragioni della decisione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare tutti gli elementi addotti dalle parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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