Cassazione Civile, Ordinanza n. 21761/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società cooperativa aveva insinuato al passivo del fallimento di una società di costruzioni un credito derivante dalla fornitura di serramenti in legno. Il giudice delegato ammetteva il credito ma negava il privilegio invocato ex art. 2751-bis, n. 5, c.c.; il tribunale rigettava l’opposizione confermando il diniego del privilegio, ritenendo che il credito non fosse stato dimostrato come pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci, anche perché la curatela aveva dedotto che parte della merce era stata prodotta da terzi e direttamente consegnata al cantiere. In cassazione la cooperativa deduceva: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il tribunale rilevato d’ufficio la mancanza del requisito oggettivo del privilegio; (2) violazione degli artt. 101, co. 2, e 183, co. 4, c.p.c., per avere deciso su questione d’ufficio senza previo contraddittorio; (3) violazione dell’art. 99 l. fall., assumendo l’inammissibilità dell’eccezione della curatela per tardività; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per errata applicazione della non contestazione e dell’onere della prova; (5) omesso esame di fatture e documenti di trasporto, che avrebbero mostrato che solo una parte minima del materiale proveniva da terzi; (6) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione omessa sul materiale documentale.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo legittimo il rilievo officioso della mancanza del presupposto necessario per il privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., e ha escluso la violazione del contraddittorio e la tardività delle difese della curatela, trattandosi di contestazione dei fatti costitutivi e non di eccezione in senso stretto. Ha invece accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo, osservando che il tribunale aveva applicato in modo erroneo il principio di non contestazione e aveva omesso di esaminare documenti decisivi (fatture e DDT) che indicavano come solo una parte residuale della fornitura fosse stata prodotta da terzi; tale omissione rendeva immotivata la valutazione unitaria della provenienza della merce. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Novara in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il privilegio presuppone che il credito sia pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci; il giudice deve verificarne d’ufficio la ricorrenza.
Non è violato quando il tribunale, nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo, accerta d’ufficio l’assenza di un presupposto del diritto azionato e rigetta la domanda.
Non impone un previo avviso alle parti quando il giudice rilevi l’insufficienza del quadro probatorio a sostegno dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Richiamato congiuntamente all’art. 101, comma 2, c.p.c. per sostenere la necessità del contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio; la Corte esclude la violazione nel caso concreto.
I termini decadenziali per eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio non operano rispetto alla mera contestazione dei fatti costitutivi della domanda.
Il principio di non contestazione è mal applicato se il giudice attribuisce alla parte attrice la mancata contestazione di un fatto che, nella dinamica processuale, è stato invece contestato dalla controparte.
Richiamato per censurare la valutazione dell’onere probatorio; la Corte valorizza la necessità di esaminare i documenti prodotti per verificare i fatti costitutivi del privilegio.
La mancata considerazione di documenti decisivi, senza spiegazione, integra vizio motivazionale censurabile in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale può e deve verificare d’ufficio l’esistenza dei presupposti sostanziali del credito e dell’eventuale privilegio richiesto, anche se la relativa carenza non sia stata espressamente eccepita dalla curatela.
- Il dovere di contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non impone l’avviso alle parti quando il giudice si limita a rilevare l’insufficienza della prova dei fatti costitutivi della domanda, purché non introduca una questione nuova non compresa nel thema decidendum.
- La contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato non è un’eccezione in senso stretto e non soggiace ai termini decadenziali previsti per le eccezioni non rilevabili d’ufficio nel procedimento di verifica del passivo.
- Il principio di non contestazione non può essere utilizzato in modo invertito o distorto per attribuire alla parte attrice la mancata contestazione di un fatto che è stato invece specificamente contestato dalla controparte.
- Quando documenti decisivi indicano che la circostanza rilevante per il diritto azionato sussiste solo in parte o in misura residuale, il giudice non può omettere il loro esame né fondare la decisione su una valutazione unitaria e indifferenziata dei fatti senza dar conto del contenuto di tali documenti.
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