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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00178/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione è quindi rimasta ferma, senza rivalutazione nel merito delle censure proposte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo e chiedendo la riqualificazione del fatto nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. In ulteriore censura, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestava l'entità del risarcimento del danno. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul dolo di ricettazione, rilevando che la motivazione di appello spiegava coerentemente perché l'imputato fosse nelle condizioni di comprendere la provenienza illecita del denaro; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il dolo eventuale della ricettazione ricorre quando l'agente accetta consapevolmente il rischio dell'illecita provenienza del bene, mentre la mera negligenza integra la diversa ipotesi contravvenzionale. Quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego quando siano riproposti gli stessi elementi già esaminati e disattesi o quando non siano dedotte specifiche ragioni nuove. Infine, ha ritenuto non consentita in cassazione la censura sull'entità del risarcimento del danno, perché non risultava specificamente devoluta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

    La ricettazione richiede un dolo che può assumere forma eventuale, consistente nell'accettazione consapevole del rischio che il bene o il denaro ricevuto provenga da reato.

  • art. 712 c.p.

    riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.

    La semplice mancanza di diligenza nella verifica della provenienza della cosa non integra ricettazione, ma può condurre alla diversa contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità

    Non è proponibile in cassazione una censura che non risulti previamente dedotta come motivo di appello; la questione sul risarcimento del danno è stata quindi dichiarata non deducibile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, il dolo può essere ravvisato anche nella forma eventuale quando l'agente accetti consapevolmente il rischio della provenienza illecita del bene o del denaro ricevuto; non basta una mera imprudenza o superficialità nella verifica della provenienza.
  • La distinzione tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza si fonda sul diverso coefficiente soggettivo: la prima richiede accettazione del rischio o consapevolezza della illecita provenienza, la seconda presuppone una colpevole negligenza.
  • Il giudice d'appello non è tenuto a sviluppare una specifica motivazione di diniego delle circostanze attenuanti generiche quando il difensore si limiti a riproporre gli stessi elementi già esaminati e respinti in primo grado, oppure non deduca ragioni nuove e specifiche.
  • In cassazione non possono essere esaminate censure che non siano state specificamente devolute con l'atto di appello, quando la relativa deduzione sia richiesta a pena di inammissibilità.
  • Le doglianze sul trattamento risarcitorio non sono scrutinabili in sede di legittimità se non risulta la loro rituale e specifica proposizione nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImputazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

Testo integrale

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