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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4260/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per i reati di usura (capo 21), estorsione (capo 23) e favoreggiamento personale (capo 73) aggravati ex art. 416-bis.1. Il ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione: per l'usura si contesta l'assenza di un vantaggio dimostrato per Madio e la mancanza di prova che egli conoscesse la natura usuraria del credito; per l'estorsione si contesta l'assenza di spiegazione della minaccia e l'identificazione del ricorrente con il soprannome "pilu iancu"; per il favoreggiamento si sostiene che le condotte erano occasionali e non funzionali alla latitanza; per la partecipazione all'associazione si contesta che le condotte contestate siano sufficienti a provare un inserimento stabile nell'organizzazione e che l'aggravante mafiosa sia ingiustificata.

La decisione

Rigetto del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza: per l'usura e l'estorsione ha valorizzato le intercettazioni e le dichiarazioni della persona offesa (prestito di 6.000 euro con restituzione di 11.500 euro, tasso usurario calcolato nell'ordinanza); Madio avrebbe intimato al debitore di pagare ad altri e si sarebbe presentato riferendosi al collegamento con un gruppo mafioso, con l'intervento degli Abruzzese per esigere il credito. L'identificazione del ricorrente non è stata ancorata al solo soprannome "pilu iancu" ma a conversazioni in cui si nominava "Domenico" e al riconoscimento fotografico. Quanto al favoreggiamento, sono state ritenute significative le forniture ripetute di farmaci (alcuni con prescrizione) e l'accompagnamento della compagna del latitante, attività ritenute idonee a favorire la latitanza. La partecipazione all'associazione mafiosa è stata desunta dall'insieme delle condotte (contributi ai reati-fine, favoreggiamento, partecipazione decisionale su dove custodire armi) che dimostrano un inserimento organico. È stata confermata anche l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione all'associazione di tipo mafioso richiede uno stabile inserimento nell'organizzazione e apporti funzionali ai suoi fini criminosi; la condotta del ricorrente è stata ritenuta idonea a dimostrare tale inserimento.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    L'aggravante per i reati commessi in favore dell'associazione mafiosa può essere applicata anche quando i reati-fine e le condotte di aiuto (es. favoreggiamento, usura collegata) risultano funzionali all'organizzazione; il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza dell'aggravante.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso; il Tribunale ha comunque esaminato i rilievi essenziali dedotti dal difensore entro i limiti consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Chi interviene, anche successivamente, per riscuotere e ottenere il pagamento di un credito originariamente usurario può essere ritenuto responsabile di usura: l'attività di recupero è rilevante anche se l'accordo usurario è stato perfezionato in precedenza.
  • L'intermediario che esige il pagamento con minacce o in una situazione in cui viene esercitata violenza può essere ritenuto responsabile anche di estorsione oltre che di usura; la valutazione si fonda su intercettazioni, dichiarazioni della vittima e modalità del recupero.
  • L'identificazione dell'imputato non dipende da un solo elemento (es. soprannome): il giudice può valorizzare un insieme di indizi (chiamata per nome nelle conversazioni, riconoscimento fotografico, modalità di interazione) per superare dubbi sull'identità.
  • Prestazioni apparentemente "occasionali" a favore di un latitante (fornitura di farmaci, accompagnamento della compagna, reperimento di prescrizioni) possono integrare favoreggiamento se risultano ripetute e idonee a prolungare la latitanza.
  • La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso si valuta nel suo complesso: la continuità dell'apporto, la partecipazione a reati-fine riconducibili al sodalizio e l'apporto decisionale sugli aspetti operativi (es. occultamento armi) sono elementi che comprovano l'inserimento stabile richiesto dalla norma.

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