Cassazione Penale, Sentenza n. 4260/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per i reati di usura (capo 21), estorsione (capo 23) e favoreggiamento personale (capo 73) aggravati ex art. 416-bis.1. Il ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione: per l'usura si contesta l'assenza di un vantaggio dimostrato per Madio e la mancanza di prova che egli conoscesse la natura usuraria del credito; per l'estorsione si contesta l'assenza di spiegazione della minaccia e l'identificazione del ricorrente con il soprannome "pilu iancu"; per il favoreggiamento si sostiene che le condotte erano occasionali e non funzionali alla latitanza; per la partecipazione all'associazione si contesta che le condotte contestate siano sufficienti a provare un inserimento stabile nell'organizzazione e che l'aggravante mafiosa sia ingiustificata.
La decisione
Rigetto del ricorso. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza: per l'usura e l'estorsione ha valorizzato le intercettazioni e le dichiarazioni della persona offesa (prestito di 6.000 euro con restituzione di 11.500 euro, tasso usurario calcolato nell'ordinanza); Madio avrebbe intimato al debitore di pagare ad altri e si sarebbe presentato riferendosi al collegamento con un gruppo mafioso, con l'intervento degli Abruzzese per esigere il credito. L'identificazione del ricorrente non è stata ancorata al solo soprannome "pilu iancu" ma a conversazioni in cui si nominava "Domenico" e al riconoscimento fotografico. Quanto al favoreggiamento, sono state ritenute significative le forniture ripetute di farmaci (alcuni con prescrizione) e l'accompagnamento della compagna del latitante, attività ritenute idonee a favorire la latitanza. La partecipazione all'associazione mafiosa è stata desunta dall'insieme delle condotte (contributi ai reati-fine, favoreggiamento, partecipazione decisionale su dove custodire armi) che dimostrano un inserimento organico. È stata confermata anche l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La partecipazione all'associazione di tipo mafioso richiede uno stabile inserimento nell'organizzazione e apporti funzionali ai suoi fini criminosi; la condotta del ricorrente è stata ritenuta idonea a dimostrare tale inserimento.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante per i reati commessi in favore dell'associazione mafiosa può essere applicata anche quando i reati-fine e le condotte di aiuto (es. favoreggiamento, usura collegata) risultano funzionali all'organizzazione; il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza dell'aggravante.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso; il Tribunale ha comunque esaminato i rilievi essenziali dedotti dal difensore entro i limiti consentiti.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Chi interviene, anche successivamente, per riscuotere e ottenere il pagamento di un credito originariamente usurario può essere ritenuto responsabile di usura: l'attività di recupero è rilevante anche se l'accordo usurario è stato perfezionato in precedenza.
- L'intermediario che esige il pagamento con minacce o in una situazione in cui viene esercitata violenza può essere ritenuto responsabile anche di estorsione oltre che di usura; la valutazione si fonda su intercettazioni, dichiarazioni della vittima e modalità del recupero.
- L'identificazione dell'imputato non dipende da un solo elemento (es. soprannome): il giudice può valorizzare un insieme di indizi (chiamata per nome nelle conversazioni, riconoscimento fotografico, modalità di interazione) per superare dubbi sull'identità.
- Prestazioni apparentemente "occasionali" a favore di un latitante (fornitura di farmaci, accompagnamento della compagna, reperimento di prescrizioni) possono integrare favoreggiamento se risultano ripetute e idonee a prolungare la latitanza.
- La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso si valuta nel suo complesso: la continuità dell'apporto, la partecipazione a reati-fine riconducibili al sodalizio e l'apporto decisionale sugli aspetti operativi (es. occultamento armi) sono elementi che comprovano l'inserimento stabile richiesto dalla norma.
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