Cassazione Penale, Ordinanza n. 07581/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione per mancato riscontro probatorio. Secondo la difesa, la decisione di merito si sarebbe fondata su una piattaforma probatoria non idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità; in particolare, poiché le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal figlio dell'imputato erano state ritenute inutilizzabili e non reiterate in dibattimento, sarebbero mancati elementi certi per desumere la responsabilità penale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero la rilettura del compendio probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già esaminato compiutamente i profili dedotti e aveva spiegato perché, anche espunte le dichiarazioni del figlio ritenute inutilizzabili, residuassero elementi probatori sufficienti a confermare la condanna. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne affronta il contenuto tipico, ma rileva la permanenza di elementi probatori sufficienti alla responsabilità per la contravvenzione contestata
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021
precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti
richiamo del principio per cui il giudice di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella ricostruzione del fatto e nella lettura delle prove
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per la legittimità della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una nuova ricostruzione del fatto.
- La censura di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata abbia affrontato specificamente i punti controversi e abbia spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, perché gli elementi residui siano sufficienti a sorreggere la decisione.
- L'inutilizzabilità di singoli elementi dichiarativi non impone automaticamente l'annullamento della condanna, se la decisione di merito risulta comunque sostenuta da ulteriori prove autonome e sufficienti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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