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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30123/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

La condannata impugnava l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, proposte in relazione all’esecuzione di una pena detentiva residua di anni tre, mesi sei di reclusione per reati ricompresi nell’art. 624-bis c.p., per maltrattamenti anche nei confronti della figlia minore e per l’art. 493-ter c.p. Il ricorso deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., oltre a vizio di motivazione: secondo la difesa l’ordinanza avrebbe valorizzato soltanto una recente infrazione disciplinare, senza considerare la relazione positiva della casa circondariale e senza svolgere un’autonoma valutazione prognostica favorevole; inoltre avrebbe dato rilievo a circostanze ostative ritenute superabili, come la sospensione della responsabilità genitoriale, la separazione dal compagno e l’adozione dei figli, che avrebbero comunque escluso il rischio di contatti con le persone offese. La memoria depositata successivamente riproponeva e ampliava tali doglianze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero solo apparentemente dirette contro la motivazione dell’ordinanza, ma in realtà mirassero a una rivalutazione del merito e dei fatti, senza confrontarsi in modo puntuale con le decisive ragioni poste dal Tribunale di sorveglianza a base del giudizio prognostico sfavorevole. La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta completa e non affetta da manifesta illogicità, poiché fondata su plurimi dati negativi: la pessima condotta della condannata, il suo ritorno a delinquere in libertà nel 2024, l’aggravamento della misura cautelare per evasione, l’infrazione del 19 novembre 2020, il reato commesso in carcere l’8 marzo 2021 e la recentissima infrazione del novembre 2025, oltre al comportamento ritenuto reiteratamente mistificatorio in ordine alla sua asserita sofferenza per l’allontanamento dai figli, che risultavano invece dati in adozione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Indicato come uno dei titoli di reato per i quali la condannata stava eseguendo la pena; il testo non sviluppa ulteriori questioni interpretative sulla norma.

  • art. 493-ter c.p.

    Indicato come uno dei reati presupposto della condanna esecutiva; nessuna specifica interpretazione della norma emerge dal provvedimento.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

    È la disposizione invocata dalla difesa a sostegno della richiesta di detenzione domiciliare; la Corte non entra nel merito interpretativo, limitandosi a ritenere inammissibili e rivalutative le censure.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato nel dispositivo finale in tema di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di misure alternative alla detenzione, non è ammissibile una censura che si risolva nella mera richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale e del giudizio prognostico compiuto dal tribunale di sorveglianza.
  • La motivazione che nega l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare è immune da vizio se fonda il giudizio sfavorevole su plurimi elementi concreti e attuali, idonei a escludere la prognosi positiva di reinserimento sociale.
  • Per contestare efficacemente un provvedimento di sorveglianza occorre confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base del diniego; la critica meramente confutativa o parziale non è sufficiente.
  • La valutazione sulla concessione di misure alternative può legittimamente valorizzare non solo episodi recenti di condotta negativa, ma anche precedenti comportamenti sintomatici di inaffidabilità e incoerenza rispetto al percorso trattamentale o rieducativo.
  • In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la deduzione di un vizio di motivazione quando il provvedimento impugnato dia conto in modo completo e non manifestamente illogico delle ragioni del diniego.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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