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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15165/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti del debitore principale e dal successivo giudizio di opposizione promosso dal fideiussore. In appello il fideiussore ha dapprima dedotto l’annullabilità delle fideiussioni per asserita coazione morale, e poi, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la declaratoria di nullità delle fideiussioni perché predisposte sul modello uniforme ABI 2003, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2, comma 2, l. n. 287/1990. In cassazione ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 1419, 1339 e 1957 c.c., sostenendo che, caduta la clausola derogatoria nulla, avrebbe dovuto operare l’inserzione automatica della disciplina legale dell’art. 1957 c.c. con conseguente decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore. La resistente ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la questione sulla nullità e, soprattutto, quella sulla conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. non risultassero ritualmente proposte nei gradi di merito: la comparsa conclusionale non può introdurre domande o eccezioni nuove, ma solo illustrare quelle già dedotte. Inoltre, la pretesa di decadenza è stata considerata distinta dalla mera deduzione della nullità parziale della fideiussione, perché presuppone una specifica domanda o eccezione correlata all’integrazione del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c. e alla sostituzione automatica della regola legale. Per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale è stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale comporta il tema della conservazione del contratto e della sua integrazione secondo le regole legali; per far valere gli effetti sostitutivi occorre dedurre anche la conseguente domanda o eccezione correlata all’integrazione del regolamento negoziale.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato come norma sulla inserzione automatica di clausole imposte dalla legge, ma la Corte ne esclude l’operatività in difetto di rituale proposizione della pretesa correlata.

  • art. 1957 c.c.

    La decadenza del creditore verso il fideiussore per mancata tempestiva proposizione dell’azione entro sei mesi opera solo se la questione è ritualmente introdotta e se, a seguito della nullità parziale, si chiede la sostituzione della clausola nulla con la disciplina legale.

  • art. 2, comma 2, L. n. 287 del 1990

    È la base normativa del divieto di intese anticoncorrenziali richiamato per contestare la validità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La comparsa conclusionale non può introdurre per la prima volta domande, eccezioni o questioni nuove: può soltanto illustrare quelle già ritualmente proposte nei precedenti atti difensivi.
  • La rilevabilità d’ufficio delle nullità nei giudizi di impugnazione negoziale presuppone comunque che i fatti costitutivi della nullità siano già emersi nel processo e che la questione sia introdotta nei limiti consentiti dal rito; non è sufficiente la mera allegazione in comparsa conclusionale.
  • La deduzione della nullità parziale di una clausola contrattuale non coincide con la diversa pretesa di ottenere gli effetti sostitutivi e conservativi dell’integrazione legale del contratto: quest’ultima richiede una specifica domanda o eccezione, perché riguarda il modo in cui il contratto va colmato dopo la nullità.
  • In materia di fideiussione, l’eventuale nullità di clausole conformi allo schema ABI non comporta automaticamente, sul piano processuale, la possibilità di far valere la decadenza ex art. 1957 c.c. se tale questione non è stata ritualmente introdotta.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia un errore sul regime sostitutivo derivante da nullità parziale, la censura è inammissibile se il presupposto processuale della domanda o eccezione collegata non risulta dedotto nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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