Cassazione Civile, Ordinanza n. 32049/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ritenuta abusiva dall'ente proprietario. A seguito di verbale di accertamento dell'occupazione senza titolo, l'amministrazione ha emesso ordinanza ingiuntiva per il pagamento di una somma a titolo sanzionatorio. La destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione deducendo: violazione del principio di specialità ex art. 9 l. n. 689/1981, stato di necessità, prescrizione dell'illecito ed eccessività della sanzione. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e non applicabile la sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale Covid-19. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato violazione degli artt. 327 c.p.c., 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020, sostenendo che il termine lungo di impugnazione doveva essere prorogato di 64 giorni per effetto della sospensione emergenziale e che, pertanto, l'appello depositato il 9 giugno 2020 era tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, prorogata dall'art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, si applica anche ai termini di impugnazione e ne determina il differimento per un periodo pari alla durata della sospensione. Poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 9 ottobre 2019, il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., che sarebbe scaduto il 9 aprile 2020, andava differito di 64 giorni fino al 12 giugno 2020; l'appello del 9 giugno 2020 risultava quindi tempestivo. La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini il gravame nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, era soggetto al differimento dovuto alla sospensione emergenziale dei termini processuali.
art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020
dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per ogni atto del processo civile
La sospensione di diritto dei termini processuali si applica anche ai termini di impugnazione, determinandone il differimento per la durata della sospensione.
art. 36 d.l. n. 23/2020 conv. in l. n. 40/2020
La sospensione dei termini processuali è stata prorogata fino all'11 maggio 2020, con conseguente allungamento del termine per impugnare.
La norma è stata invocata dalla parte privata come parametro del principio di specialità nell'opposizione all'ordinanza ingiuntiva, ma la decisione di cassazione non si pronuncia nel merito su tale profilo.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale Covid-19 si applica anche ai termini di impugnazione, compreso il termine lungo ex art. 327 c.p.c., che va differito per un periodo pari alla durata della sospensione.
- Nel calcolo della tempestività dell'impugnazione occorre sommare al termine ordinario i giorni di sospensione dei termini processuali previsti dalla legge emergenziale, verificando così la nuova scadenza effettiva.
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il termine così prorogato, una declaratoria di inammissibilità per tardività è errata e va cassata con rinvio al giudice di merito.
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