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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22025/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Genovese impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere ritenendolo gravemente indiziato di associazione mafiosa (art. 416-bis) e di tentata estorsione aggravata (capo 23). Denuncia carenze della motivazione in ordine ai gravi indizi e alle esigenze cautelari: mancanza di autonoma e critica valutazione del GIP/Tribunale, uso della tecnica del copia-incolla dalla richiesta del P.M., valutazione ex post degli atti (in particolare sulla tentata estorsione), omissione di confronto con elementi favorevoli alla difesa (video che mostrano l'arrivo autonomo di Genovese con veicolo idoneo al trasporto di una TV e la circostanza che al secondo accesso, quando fu formulata la richiesta estorsiva, era presente solo Pace), rilevanza temporale e probatoria di precedenti condanne e di annotazioni trovate in perquisizioni, nonché mancato esame della lunga detenzione pregressa e del periodo trascorso libero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i rilievi del ricorrente con riguardo ai profili indiziari relativi ad entrambi i reati contestati. Ha censurato il Tribunale per valutazioni logiche e argomentative viziate: uso di ricostruzioni ex post, mancato esame dell'idoneita ex ante degli atti a configurare tentativo estorsivo rispetto alla condotta concreta di Genovese (presenza solo nel primo accesso senza minacce), e per aver attribuito eccessivo peso a elementi indiziari deboli o datati (vecchia condanna del 2009, annotazione del 2016 priva di collocazione temporale certa, assenza di riscontri da collaboratori e intercettazioni). In conseguenza di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul profilo indiziario, assorbendo le altre doglianze.

Norme richiamate

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    La norma introduce una presunzione legale in tema di esigenze cautelari per taluni reati; la Corte richiama che, pur esistendo la presunzione, il giudice deve svolgere un'argomentazione individualizzata e confrontare adeguatamente gli elementi contrari prospettati dalla difesa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso e il metodo mafioso; la Corte nota che l'utilizzo del metodo mafioso può manifestarsi anche attraverso messaggi intimidatori silenti, ma evidenzia che l'attribuzione di partecipazione associativa richiede elementi attuali e specifici, non solo remote condanne.

  • artt. 56, 110, 629 cod. pen.

    Richiamati in relazione alle regole sul tentativo e alla valutazione della condotta concatenata; la Corte sottolinea che per il tentativo è necessaria una valutazione ex ante dell'idoneità e della univocità degli atti compiuti dall'agente.

  • art. 628 comma terzo n. 3 e art. 629 cod. pen.

    Riferiti in ordine all'aggravante per il reato di estorsione e alle modalità di integrare l'aggravante del metodo mafioso; la Corte ricorda che la minaccia anche implicita o silente può concorrere all'aggravante, ma occorre verificare se, nel caso concreto, la condotta fosse effettivamente percepibile come intimidatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare il giudice deve fornire una motivazione autonoma, individualizzata e critica, evitando il semplice rinvio o copia della richiesta del pubblico ministero.
  • Per configurare il tentativo di estorsione è necessario un giudizio ex ante sull'idoneità e sulla univocità degli atti a realizzare il reato; non è sufficiente un ragionamento ex post basato su sviluppi successivi.
  • La partecipazione a delitti associativi richiesta ai fini cautelari va dimostrata con indizi recenti, coerenti e specifici; precedenti condanne datate o annotazioni prive di collocazione temporale non sono di per sé decisive.
  • Quando si invoca la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 co. 3, il giudice deve comunque motivare come gli elementi concreti giustificano la misura e confrontarsi esplicitamente con argomenti e prove favorevoli alla difesa (es. video, alibi, periodo lungo di detenzione).
  • La mera presenza in un luogo in un momento in cui non è stata formulata minaccia non basta ad attribuire la partecipazione consapevole a una successiva estorsione compiuta da altro soggetto; occorre dimostrare un contributo consapevole e diretto all'azione estorsiva.
  • Annotazioni o soprannomi ritrovati in atti investigativi richiedono contestualizzazione temporale e probatoria: vanno collegati a riscontri attuali per avere rilevanza ai fini di una misura cautelare o per l'attribuzione di ruolo associativo.

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