Cassazione Penale, Ordinanza n. 24837/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva: 1) mancanza dell'elemento psicologico del reato, assumendo la sussistenza di un vizio parziale di mente; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) omesso riconoscimento del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario e, in parte, del mancato riconoscimento della diminuente per vizio parziale di mente nella sua massima estensione. La Corte ha rilevato che i primi due motivi e la parte del terzo relativa alla non menzione erano aspecifici, perché non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata, mentre la censura sulla diminuente ex art. 89 c.p. era nuova, non essendo stata dedotta in appello.
Norme richiamate
Indica il reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello.
La censura sulla sua mancata applicazione è stata ritenuta aspecifica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
La richiesta di riconoscimento della diminuente per vizio parziale di mente è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non proposta come motivo di appello.
È stato richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi non previamente dedotti in appello.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure generiche o assertive.
- La censura relativa a un punto non dedotto come motivo di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, se la legge ne prevede l'inammissibilità.
- La doglianza sulla mancata concessione della particolare tenuità del fatto o di benefici di favore deve essere articolata in modo puntuale, confrontandosi con le argomentazioni della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove rispetto al devoluto in appello.
Come è indicizzato
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