Cassazione Penale, Ordinanza n. 05909/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione, sostenendo che la sostanza detenuta fosse destinata a uso personale e non allo spaccio. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in punto di giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, contestando l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti e la congruità della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito, e perché la motivazione della sentenza d'appello era congrua e logicamente adeguata, avendo valorizzato le dichiarazioni dell'acquirente, la modalità di confezionamento in 12 involucri per 23 dosi e il tentativo dell'imputato di disfarsi della sostanza, oltre ai precedenti specifici ai fini del bilanciamento circostanze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla finalità di spaccio mirava a contestare una ricostruzione fattuale e una valutazione probatoria insindacabili in sede di legittimità, essendo la motivazione della Corte d'appello completa e coerente. Quanto al bilanciamento tra circostanze, ha ritenuto sufficiente la motivazione che aveva giustificato l'equivalenza con la gravità del fatto e con i precedenti penali specifici dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la finalità di spaccio può essere desunta da elementi fattuali concreti, come le dichiarazioni dell'acquirente, il confezionamento della sostanza e il tentativo di disfarsene; la censura che miri a sovvertire tale apprezzamento di merito è inammissibile in cassazione.
il giudizio di comparazione tra circostanze è sufficientemente motivato quando il giudice sceglie l'equivalenza ritenendola idonea a realizzare l'adeguatezza della pena concreta.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla condanna alle spese si aggiunge la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione della prova e una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta dal giudice di merito da plurimi indici fattuali, tra cui le dichiarazioni dell'acquirente, la suddivisione in dosi e il comportamento dell'agente al momento del controllo; tale valutazione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è adeguatamente motivato quando il giudice spieghi, anche sinteticamente, per quale ragione ritenga l'equivalenza più idonea a determinare una pena proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- La presenza di precedenti penali specifici può legittimamente essere valorizzata nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e nella valutazione della congruità della pena.
Come è indicizzato
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