Cassazione Civile, Ordinanza n. 17234/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un credito per aiuti al consumo di olio d'oliva riferiti al periodo giugno-settembre 1992. Un soggetto aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di AGEA, agendo quale procuratore speciale della società CA.BO.SA. s.r.l. e poi anche come cessionario del credito. AGEA aveva opposto il decreto, contestando sia la validità della cessione del credito sia la legittimazione del procuratore speciale, sostenendo che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel luglio 2003 e quindi estinta prima dell'introduzione del giudizio monitorio nel 2005. Nel procedimento riunito è stata anche impugnata una sentenza resa in sede di opposizione all'esecuzione, con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato l'inesistenza del titolo esecutivo perché la sentenza di primo grado era stata pronunciata nei confronti di un soggetto ormai estinto. AGEA ha dedotto, tra l'altro, nullità/inesistenza della sentenza, difetto di legittimazione, formazione di giudicato interno e violazione delle norme sull'estinzione della società cancellata e sulla capacità processuale. Il controricorrente ha resistito sostenendo che vi fosse un mandato irrevocabile all'incasso e che la società non fosse estinta ai fini rilevanti, oltre a contestare la decorrenza degli interessi. La Corte ha riunito i giudizi. Nel procedimento n. 28771/2019 ha respinto il ricorso del procuratore speciale; nel procedimento n. 18853/2016 ha accolto il ricorso di AGEA, cassando senza rinvio la sentenza d'appello del 2016 perché il processo non poteva essere iniziato da un soggetto estinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Nel procedimento n. 28771/2019 ha respinto il ricorso del soggetto che agiva come procuratore speciale/cessionario. Nel procedimento n. 18853/2016 ha accolto il ricorso di AGEA e ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 368/2016, ritenendo che il giudizio monitorio fosse stato promosso da un soggetto giuridicamente estinto e che, quindi, il processo non potesse essere validamente instaurato. È stato assorbito il ricorso incidentale. Le spese di merito sono state compensate nel procedimento n. 18853/2016; le spese di legittimità sono state poste a carico del resistente soccombente.
Norme richiamate
Usato per disporre la riunione dei procedimenti connessi pendenti tra le stesse parti.
Richiamato nel primo motivo di ricorso per sostenere la nullità/inesistenza della sentenza; la Corte precisa che l'inesistenza del titolo può essere rilevata d'ufficio.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte esclude che il vizio radicale impedito dal giudicato possa consolidarsi.
Richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte afferma che l'inesistenza del processo/titolo è rilevabile anche oltre il giudicato formale.
Richiamato in relazione agli effetti temporali della riforma societaria e alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Richiamato in tema di legittimazione ad agire.
Norma del ricorso monitorio, qui utilizzata come riferimento al giudizio iniziato dopo l'estinzione della società.
Richiamato nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato in relazione al titolo esecutivo.
Richiamato in relazione al rilascio della formula esecutiva/titolo esecutivo.
Richiamato per l'ipotesi di nomina di curatore speciale, non ritenuta decisiva nel caso concreto.
Richiamato in relazione alla procura alle liti, contestata come nulla.
Richiamato per la rappresentanza e i poteri del rappresentante.
Richiamato per l'estinzione della procura conseguente all'estinzione del rappresentato.
Richiamato dal ricorrente in tema di mandato e spendita del nome del mandante.
La Corte chiarisce che l'irrevocabilità del mandato nell'interesse del mandatario opera sul piano interno e non impedisce la cessazione della procura né il difetto di potere rappresentativo verso i terzi.
Richiamato per affermare la natura dichiarativa dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo ai poteri rappresentativi e agli effetti della cancellazione societaria.
Richiamato nel ragionamento sull'estinzione delle società di persone dopo la riforma.
Richiamato nel ragionamento sull'estinzione delle società di persone dopo la riforma.
La Corte afferma che, dopo la riforma del 2003, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l'estinzione; per le cancellazioni anteriori al 1 gennaio 2004 l'effetto estintivo decorre da tale data.
Richiamato quale disciplina dell'evento interruttivo conseguente all'estinzione della parte durante il processo.
Richiamato con riferimento alla dichiarazione/notificazione dell'evento interruttivo.
Applicato per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il processo non avrebbe potuto essere validamente instaurato.
Richiamato per la prosecuzione/riassunzione da parte o nei confronti dei successori della parte estinta.
art. 9, par. 3, Regolamento CEE n. 2677/1985
Invocato nel ricorso incidentale sul momento di perfezionamento del credito e sulla decorrenza degli interessi.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere una precedente costituzione in mora e quindi una decorrenza anticipata degli interessi.
art. 2, commi 1 e 3, DPR 727/1974
Richiamato per affermare il divieto di cessione dei crediti verso AIMA/AGEA, con conseguente invalidità della cessione dedotta dal resistente.
Massime di principio
- L'estinzione della società cancellata dal Registro delle Imprese incide sulla sua capacità di stare in giudizio; se la domanda è proposta quando l'ente è già estinto, il processo è radicalmente viziato e la sentenza resa è inesistente o comunque insuscettibile di produrre gli effetti del giudicato.
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese, dopo la riforma societaria, determina l'estinzione dell'ente; per le cancellazioni anteriori al 1 gennaio 2004 l'effetto estintivo opera da tale data, con conseguente irrilevanza di una pretesa giudiziale proposta dopo l'entrata in vigore della novella.
- L'inesistenza del titolo esecutivo o della sentenza pronunciata nei confronti di soggetto già estinto può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione e in cassazione.
- L'irrevocabilità del mandato conferito nell'interesse del mandatario non equivale a irrevocabilità della procura verso i terzi: la procura resta atto autonomo e la sua efficacia dipende dalla permanenza del potere rappresentativo.
- Quando il vizio attiene alla stessa instaurazione del processo per mancanza originaria di uno dei soggetti del rapporto processuale, non opera la stabilizzazione del giudicato interno, perché manca un presupposto essenziale per la validità del processo.
- La parte che intenda far valere un mandato all'incasso o una procura speciale deve allegarne e dimostrarne con precisione il contenuto e il titolo, non essendo sufficiente un richiamo generico a documenti non integralmente riprodotti o specificati.
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