Cassazione Penale, Sentenza n. 33019/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marzano impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti per il reato di tentato omicidio, aggravato dalla futilità dei motivi. Deduce due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza — sostiene che il Tribunale si sia totalmente appiattito sulla richiesta del pubblico ministero, non abbia svolto autonoma valutazione delle prove, abbia dato eccessivo rilievo a elementi insufficienti (direzione dei colpi, 'furia omicidiaria'), non abbia considerato il referto iniziale del pronto soccorso e le incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa né spiegato come la vittima sia riuscita a fuggire; contesta inoltre la qualificazione del dolo in termini di animus necandi. (2) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di esigenze cautelari: censura la mancata specifica motivazione sull'esigenza cautelare (art. 273 c.p.p., lett. a), la carenza di prova del pericolo concreto e attuale di recidiva e la valorizzazione di pendenze processuali remote; sostiene che non siano state considerate le dichiarazioni difensive e il racconto del testimone che parla di un semplice battibecco; contesta infine la proporzionalità e adeguatezza della misura, denunciando l'uso di formule stereotipate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile nella parte la censura generica sul mancato svolgimento di autonoma motivazione, richiamando l'onere del ricorrente di indicare elementi specifici mancanti che avrebbero potuto condurre a diversa decisione. Sul merito ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la credibilità della persona offesa, anche per l'ampia convergenza con il testimone oculare, e che il materiale investigativo consenta di ritenere sussistenti i gravi indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p.; ha condiviso la qualificazione della condotta come tentato omicidio con dolo alternativo (animus necandi) adottando il criterio della prognosi ex post con riferimento alla situazione ex ante e valutando la reiterazione, la direzione dei colpi verso zone vitali e la prosecuzione dell'aggressione anche quando la vittima era incapace di opporre resistenza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto provato il pericolo di reiterazione alla luce delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, valutata anche con riferimento a pendenze giudiziarie e precedente condanna; ha quindi confermato l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Attribuisce la competenza del Tribunale della libertà a conoscere dei provvedimenti cautelari; nel caso il provvedimento impugnato era l'ordinanza del Tribunale della Libertà resa ai sensi di questa norma.
Fissa il parametro del livello di certezza necessario per la misura cautelare (gravi indizi di colpevolezza). La Corte ha ritenuto che la convergenza tra dichiarazioni della persona offesa, riscontri oggettivi e testimonianza oculare raggiunga il livello richiesto.
Disposizioni sulla motivazione dell'ordinanza cautelare. La Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di indicare specifici aspetti motivazionali mancanti che avrebbero potuto determinare esito diverso, e ha respinto come generica la censura sull'appiattimento del Tribunale sulle argomentazioni del pubblico ministero.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda l'obbligo di motivazione in ordine alle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la denuncia di omissione motivazionale richiede indicazione puntuale degli aspetti mancanti.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di reiterazione del reato come possibile esigenza cautelare. La Corte ha ritenuto che le modalità dell'aggressione e la personalità dell'imputato (anche in considerazione di pendenze giudiziarie e condanna pregressa) giustifichino il pericolo concreto e attuale di recidiva.
Richiamato in relazione ai profili processuali della misura e alla valutazione dell'adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sotto il profilo procedurale.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; la Corte ha disposto la condanna di Marzano al pagamento delle spese.
Regola il tentativo; la fattispecie è stata qualificata come tentato omicidio.
Norma sul delitto di omicidio; richiamata per la ricostruzione della condotta e della sua idoneità a cagionare la morte.
Prevede l'aggravante per il fatto commesso per futili motivi; la misura cautelare è stata applicata anche in relazione a tale aggravante contestata.
Massime di principio
- Per disporre o confermare una misura cautelare il giudice valuta la credibilità complessiva delle dichiarazioni della persona offesa in combinazione con riscontri oggettivi e testimonianze oculari; la convergenza probatoria può costituire grave indizio ai sensi dell'art. 273 c.p.p.
- La qualificazione del dolo come animus necandi (dolo alternativo) può essere desunta dalla idoneità e direzione dell'azione lesiva e dalla reiterazione/intensità dei colpi, valutata con prognosi ex post ma con riferimento alla situazione ex ante dell'agente.
- Una censura per mancata autonoma motivazione del giudice dell'ordinanza cautelare è ammissibile solo se il ricorrente indica specifici aspetti omessi che avrebbero potuto condurre a diversa decisione; censure generiche sono inammissibili.
- Ai fini del giudizio cautelare la personalità dell'indagato può essere valutata anche sulla base di pendenze processuali e di condanne non definitive, purché tali elementi non siano usati per affermare la colpevolezza, ma solo per valutare il rischio di reiterazione.
- Per contrastare con efficacia una misura cautelare, la difesa dovrebbe proporre elementi concreti che incidano sulla sussistenza dei gravi indizi (referti medici immediati, testimonianze che smentiscano la dinamica, elementi che escludano la direzione verso zone vitali) e dimostrare l'assenza di un pericolo attuale di recidiva o proporre misure meno afflittive.
- Le formule stereotipate nella motivazione sono censurabili solo se dimostratamente sostitutive di un'adeguata analisi; il ricorrente deve dunque evidenziare i passaggi decisivi mancanti o illogici nella catena argomentativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32945/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32950/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32953/2023 del 28/07/2023
- Sentenza penale · 28 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32954/2023 del 28/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →