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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34560/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati, condannati in appello per un furto in appartamento aggravato, che hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta. La fattispecie concreta concerne l'asportazione, da una casa rurale non abitata ma non abbandonata, di alcune porte e finestre e di tre telecamere di videosorveglianza, con effrazione della porta di ingresso munita di sbarra e lucchetto. Uno degli imputati è stato anche trovato in possesso di una porta in ferro proveniente dal reato. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; 3) mancata applicazione di pene sostitutive. La difesa, con memoria successiva, ha insistito nei motivi chiedendone l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le riprese video, il possesso di parte della refurtiva, la sottrazione delle telecamere alla disponibilità della persona offesa e l'effrazione della porta d'ingresso, oltre alla qualificazione dell'immobile come privata dimora perché non abbandonato. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo specifico sul danno patrimoniale non irrisorio, derivante dallo spoglio di parti essenziali dell'immobile. Quanto al terzo motivo, ha osservato che gli imputati non avevano conferito al difensore una procura specifica per prestare consenso alle pene sostitutive, sicché non era possibile il consenso richiesto al momento della lettura del dispositivo; la generica procura alle attività processuali non era sufficiente. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 c.p.

    L'effrazione della porta di ingresso, munita di sbarra e lucchetto, integra l'aggravante della violenza sulle cose/effrazione richiamata dalla sentenza.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché il danno non era irrisorio, avendo il furto inciso su parti essenziali dell'immobile.

  • art. 20-bis c.p.

    Individua le pene sostitutive astrattamente applicabili in base all'entità della pena detentiva irrogata.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Il consenso dell'imputato all'eventuale applicazione delle pene sostitutive deve poter essere prestato al momento della lettura del dispositivo; in mancanza di procura specifica, ciò non è possibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già superate dal giudice di merito.
  • In tema di furto, la nozione di privata dimora può ricomprendere anche un immobile non abitato, purché non abbandonato, specie se ancora protetto e utilizzato mediante sistemi di sorveglianza.
  • L'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. è configurabile quando l'accesso al bene avvenga mediante effrazione di un ostacolo posto a protezione dell'immobile.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando la sottrazione incida su elementi essenziali del bene o produca un pregiudizio economico complessivamente non esiguo, anche se il valore dei singoli oggetti asportati non sia elevato.
  • L'applicazione delle pene sostitutive richiede, nei casi previsti dalla legge, un consenso validamente prestato dall'imputato o dal difensore munito di specifica procura; una procura generica al compimento degli atti processuali non basta per esprimere tale consenso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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