Cassazione Civile, Ordinanza n. 09488/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimatole da una farmacia, chiedendo in primo grado l’accertamento dell’illegittimità del recesso per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e le conseguenti tutele economiche previste dal d.lgs. n. 23/2015. Il tribunale aveva respinto le domande; la corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello ritenendo nuova la domanda perché nel ricorso di primo grado era stato indicato un licenziamento del 21.4.2021, mentre nell’atto di appello si faceva riferimento a un licenziamento del 3.4.2021. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che il licenziamento del 3.4.2021 era stato già contestato e impugnato sin dalla fase introduttiva del giudizio di primo grado, e che in appello vi sarebbe stata soltanto una emendatio libelli, non una domanda nuova, poiché la vicenda sostanziale e il petitum mediato sarebbero rimasti invariati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura nella parte in cui sosteneva la mera modificazione della qualificazione giuridica, osservando che non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla diversità del petitum e sul nuovo tema di indagine introdotto in appello. Ha inoltre affermato che il mutamento del petitum immediato non integra mera emendatio libelli e che il divieto di domande nuove in appello opera anche quando venga proposta una diversa causa petendi o un diverso titolo giuridico della pretesa, fondato su presupposti di fatto e situazioni giuridiche differenti. Condannata la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Vieta la proposizione di domande nuove in appello; la Corte lo applica ritenendo che il riferimento a un diverso licenziamento comporti un nuovo petitum e un nuovo tema di indagine, non una semplice emendatio.
Richiamato come norma che, insieme all’art. 437 c.p.c., fissa le preclusioni e i limiti decadenziali della domanda introdotta nel rito del lavoro.
Nel rito del lavoro impedisce in appello l’introduzione di domande nuove; la Corte conferma che il divieto opera anche quando muti il petitum o la causa petendi.
Norma di riferimento del motivo di ricorso per cassazione, utilizzata per denunciare falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015
Richiamato dalle domande della lavoratrice come base normativa dell’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo nel regime delle tutele crescenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello del rito del lavoro è inammissibile la proposizione di una domanda nuova quando muti il petitum, anche se la parte richiami in precedenza fatti collegati alla stessa vicenda sostanziale.
- La verifica sulla novità della domanda va compiuta confrontando il petitum e la causa petendi effettivamente dedotti nei due gradi di giudizio; non basta che un fatto sia stato menzionato in primo grado se non è stato azionato come specifico bene della vita nei limiti processuali richiesti.
- Il potere del giudice di attribuire l’esatta qualificazione giuridica ai fatti allegati incontra il limite del rispetto di petitum e causa petendi: non può tradursi nell’introduzione di un diverso tema di indagine o di una pretesa sostanzialmente differente.
- Costituisce domanda nuova, e non mera emendatio libelli, la pretesa fondata su un diverso titolo giuridico o su presupposti di fatto e situazioni giuridiche differenti da quelli posti a base della domanda di primo grado.
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