Cassazione Civile, Ordinanza n. 32033/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un accordo con il quale una parte aveva convenuto con una società uno scambio/trasferimento di rapporti connessi a due imbarcazioni gravate da contratti di locazione finanziaria. In particolare, l’accordo prevedeva che una parte subentrasse nel leasing relativo a un’imbarcazione, mentre la società, o un terzo da essa individuato, sarebbe dovuta subentrare nell’altro leasing, oltre al pagamento di una somma di denaro e alla liberazione della controparte dagli obblighi verso la società di leasing, se entro un certo termine fosse stato reperito un soggetto gradito alla società di leasing. Il Tribunale aveva qualificato l’operazione come permuta e aveva condannato la società convenuta a pagare una somma alla controparte, ponendo poi a carico della parte ricorrente e di una terza società, in solido, l’obbligo di rimborsare la medesima somma alla società convenuta. In appello, la società convenuta aveva visto respinto il gravame principale; la Corte d’appello aveva invece rigettato l’appello incidentale della parte ricorrente, ritenendola responsabile verso la società convenuta per non aver indicato nel termine un cessionario idoneo e gradito alla società di leasing. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte d’appello fondato la condanna su un obbligo, mai allegato, di trovare un terzo cessionario invece che sul solo obbligo di acquisto personale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sola esistenza di un obbligo condizionato di acquisto personale e non di procacciamento di un terzo; 3) omesso esame del motivo di appello e violazione degli artt. 1406 e 1408 c.c., poiché la cessione di contratto avrebbe comunque richiesto il consenso della società di leasing, la cui mancanza non poteva essere imputata al cedente; 4) omesso esame di altro motivo di appello e violazione dell’art. 1358 c.c., perché non sarebbe stato valutato il comportamento di buona fede tenuto in pendenza della condizione sospensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che la sentenza d’appello era sorretta da una motivazione solo apparente, perché non consentiva di comprendere su quali fatti e su quale percorso logico la Corte territoriale avesse fondato l’affermazione di un obbligo del ricorrente di reperire un cessionario idoneo del leasing e la conseguente condanna di regresso. La motivazione era priva di indicazioni sulle fonti probatorie e non permetteva di verificare se i motivi di appello relativi alla disciplina della cessione del contratto e alla buona fede nella pendenza della condizione fossero stati esaminati, neppure implicitamente. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata per la decisione d’ufficio su un obbligo non allegato; la censura è stata esaminata nel quadro del vizio motivazionale della sentenza di merito.
È stato invocato come parametro per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia su motivi di appello.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha poi ritenuto assorbito tale motivo dopo aver accolto quelli sulla motivazione apparente.
Richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per lamentare l’omesso esame di motivi di appello.
Invocato per affermare che la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto e che il mancato consenso non può essere imputato al cedente.
Richiamato con l’art. 1406 c.c. nella censura sulla disciplina della cessione del contratto e sulla necessità del consenso del contraente ceduto.
Invocato per sostenere che, in pendenza di condizione sospensiva, doveva essere valutato il comportamento di buona fede della parte obbligata.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per affermare il requisito costituzionale del minimo di motivazione della sentenza.
art. 12 preleggi
Richiamato nel solco dell’interpretazione delle norme sull’impugnazione per vizio motivazionale, secondo i canoni ermeneutici generali.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito è solo apparente, e quindi nulla, quando pur esistendo graficamente non consente di comprendere il fondamento fattuale e logico della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture.
- In cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è sindacabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione del "minimo costituzionale" della motivazione; restano fuori il mero difetto di sufficienza o di persuasività.
- Se la sentenza d’appello non affronta, neppure implicitamente, i motivi di gravame decisivi dedotti dalla parte, il vizio può tradursi in nullità della decisione per motivazione apparente e per omissione del necessario scrutinio delle censure.
- Quando la responsabilità viene fatta discendere da un preteso obbligo di reperire un terzo cessionario o di ottenere il consenso del contraente ceduto, il giudice deve spiegare in modo puntuale la fonte negoziale o normativa di tale obbligo e il percorso argomentativo che lo fonda.
- Nei negozi sottoposti a condizione sospensiva, la valutazione del comportamento delle parti in pendenza della condizione deve essere esplicitamente affrontata ove sia stata devoluta con specifico motivo di appello, specie se rilevante ai fini dell’inadempimento imputato.
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