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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22235/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non decisive le doglianze sulla qualificazione della condotta, sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, perché già logicamente e congruamente respinte dalla Corte d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: 1) l'insussistenza del delitto, sostenendo che la condotta sarebbe stata mera resistenza passiva; 2) l'eccessività del trattamento sanzionatorio; 3) l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano una mera riproposizione di doglianze già adeguatamente confutate in appello, il quale aveva evidenziato una condotta oppositiva violenta consistita in una fuga pericolosa, idonea a mettere in pericolo gli utenti della strada e lo stesso verbalizzante che si era posto davanti al mezzo per impedire la fuga.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La condotta di fuga pericolosa e di opposizione violenta integra la resistenza a pubblico ufficiale, non essendo riducibile a mera resistenza passiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivamente apprezzabili; in loro assenza il diniego è legittimo se adeguatamente motivato.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché il trattamento sanzionatorio sia congruamente motivato e contenuto entro un livello appena sopra il minimo edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata da una condotta di fuga pericolosa e aggressiva, se idonea a ostacolare concretamente l'azione del pubblico ufficiale e a porre in pericolo terzi o l'operante.
  • La mera prospettazione di una resistenza passiva non è sufficiente quando la motivazione di merito abbia già valorizzato elementi fattuali di opposizione violenta e pericolosa.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice rilevi l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, purché la decisione sia sorretta da motivazione congrua.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio non può fondarsi solo su un generico dissenso, se la pena è stata determinata esercitando correttamente il potere discrezionale e restando vicina al minimo edittale.
  • La riproposizione in cassazione di questioni già adeguatamente confutate in appello espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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