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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19071/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Una società proprietaria di un immobile chiedeva alla propria compagnia assicuratrice l'indennizzo per i danni al tetto asseritamente provocati da un temporale con grandine. La società sosteneva di aver denunciato il sinistro via fax il 16 ottobre 2009 e, in ogni caso, di averne avuto contezza solo in seguito alla riconsegna dell'immobile dagli inquilini; aggiungeva di aver inviato un ulteriore sollecito e di aver dovuto procedere al ripristino del tetto per evitare l'aggravamento del danno. La compagnia eccepiva di aver ricevuto una denuncia soltanto il 25 maggio 2010, contestava la conformità della copia del fax prodotta dall'assicurata, affermando che fosse un assemblaggio di documenti, e sosteneva che la denuncia fosse comunque tardiva e che non fosse provato il nesso tra evento atmosferico e danni. Il Tribunale rigettava la domanda per tardività della denuncia; la Corte d'appello confermava, ritenendo non provato l'invio del fax del 16 ottobre 2009, valorizzando come unica denuncia quella del 25 febbraio 2010 e reputandola tardiva, oltre a dubitare della riconducibilità dei danni al temporale con grandine. In Cassazione la società ricorrente deduceva: violazione dell'art. 2712 c.c. per avere escluso l'efficacia probatoria del rapporto fax senza valutare le contestazioni e gli altri elementi istruttori; violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c. e della clausola contrattuale sulla denuncia entro cinque giorni; erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e sul nesso causale; vizio motivazionale per la mancata integrazione della consulenza tecnica; omessa valutazione di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti i motivi dal terzo al settimo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non potesse negare automaticamente efficacia al fax prodotto solo perché non era stato esibito l'originale, dovendo invece valutare le specifiche contestazioni e gli elementi anche presuntivi; ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva ritenuto tardiva la denuncia senza accertare se il ritardo fosse doloso o colposo e senza applicare il corretto regime dell'art. 1915 c.c., che distingue tra perdita totale dell'indennità e riduzione proporzionale in base al pregiudizio per l'assicuratore.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    La riproduzione meccanica del fax ha efficacia probatoria propria; se la conformità è contestata in modo specifico, il giudice non può escluderne in blocco il valore, ma deve valutarla insieme agli altri elementi istruttori, anche presuntivi.

  • art. 1913 c.c.

    L'assicurato ha l'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore; la mera tardività oggettiva non basta da sola a definire la conseguenza giuridica senza indagare il profilo soggettivo dell'inadempimento.

  • art. 1915 c.c.

    La perdita dell'indennità opera se l'inosservanza dell'obbligo di avviso è dolosa; se è solo colposa, l'assicuratore ha diritto alla riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. L'onere della prova del dolo o della colpa e del pregiudizio grava sull'assicuratore.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico del contratto assicurativo, ma i motivi relativi restano assorbiti dopo l'accoglimento dei primi due.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai motivi del ricorso sull'onere della prova; la Corte ribadisce che, quanto alle conseguenze dell'omesso avviso, l'onere di provare dolo, colpa e pregiudizio incombe sull'assicuratore.

  • art. 187, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per censurare la gestione dell'istruttoria e della consulenza tecnica; motivo assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla motivazione e allo svolgimento del processo; motivo assorbito.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decisione e alla sequenza istruttoria/decisoria; motivo assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per vizio motivazionale sulla richiesta di integrazione della CTU; motivo assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società ricorrente.

Massime di principio

  • La copia di un documento trasmesso via fax non può essere privata in radice di efficacia probatoria per il solo fatto che non ne sia stata prodotta l'"originale"; in presenza di contestazione specifica, il giudice deve verificare le difformità dedotte e apprezzare il documento alla luce dell'intero compendio probatorio, anche per presunzioni.
  • Nell'assicurazione contro i danni, l'inadempimento all'obbligo di avviso del sinistro va qualificato anche sotto il profilo soggettivo: occorre distinguere tra ritardo doloso, che comporta la perdita dell'indennità, e ritardo colposo, che comporta soltanto la riduzione dell'indennizzo in proporzione al pregiudizio subito dall'assicuratore.
  • L'onere di provare il dolo o la colpa dell'assicurato nel ritardato avviso del sinistro, nonché il pregiudizio subito, grava sull'assicuratore che eccepisca la violazione dell'art. 1913 c.c.
  • In materia assicurativa, modalità di denuncia del sinistro difformi da quelle contrattualmente previste possono essere considerate equipollenti se idonee a realizzare lo scopo dell'avviso, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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