Cassazione Penale, Ordinanza n. 04043/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto con strappo commesso in concorso, con pene detentive e pecuniarie diverse per ciascuno. Con il primo motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, contestando l’attendibilità del riconoscimento compiuto nel corso delle indagini e ribadito in dibattimento. Con il secondo motivo lamentavano violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha rilevato la sua aspecificità perché i ricorrenti non si erano confrontati con la motivazione della Corte territoriale, che aveva fondato l’affermazione di responsabilità su più indici convergenti: l’attendibilità del riconoscimento per la vicinanza e durata del contatto, i riscontri esterni, tra cui l’attivazione della cella telefonica dell’utenza in uso a uno degli imputati nel luogo del delitto, e gli elementi descrittivi già valorizzati dal giudice di primo grado. Ha inoltre osservato che il riconoscimento dibattimentale non è una ricognizione in senso tecnico soggetta alle formalità degli artt. 213 ss. c.p.p., ma un elemento valutabile liberamente dal giudice insieme agli altri dati probatori. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse, perché le attenuanti generiche erano già state riconosciute nella massima estensione e le pene erano state determinate al minimo, con sufficienza del mero richiamo ai criteri di cui all’art. 133 c.p. La sentenza ha quindi confermato la condanna sostanziale e ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che l'identificazione dibattimentale sia una ricognizione in senso proprio soggetta alle formalità ivi previste.
Richiamato per affermare che l'identificazione resa in dibattimento segue la disciplina delle dichiarazioni testimoniali e non quella della ricognizione formale.
Le attenuanti generiche risultavano già riconosciute nella massima estensione, sicché la censura era priva di interesse.
Per la determinazione delle pene al minimo è sufficiente il richiamo ai criteri legali di commisurazione.
La Corte precisa che tali norme non si applicano all'identificazione dibattimentale, che non equivale a ricognizione in senso tecnico.
Sono le norme applicabili alle dichiarazioni testimoniali da cui può emergere anche l'identificazione dell'imputato.
Massime di principio
- La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre contestazioni generiche.
- L’identificazione dell’imputato resa in dibattimento non integra una ricognizione formale in senso tecnico e non richiede le formalità previste per gli atti di ricognizione ex artt. 213 ss. c.p.p.; essa è liberamente valutabile dal giudice insieme agli altri elementi di prova o indizio.
- La responsabilità penale può essere affermata sulla base di un quadro indiziario e probatorio plurimo e convergente, purché la motivazione dia conto degli specifici riscontri valorizzati.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per difetto di interesse quando le attenuanti generiche sono già state riconosciute nella massima estensione e la pena è stata determinata nel minimo, essendo allora sufficiente il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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