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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22925/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per i reati contestati ai capi a) e c). L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la decisione di merito non avrebbe valorizzato adeguatamente elementi favorevoli alla persona giudicata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico richiamando gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti e la gravità del fatto, senza limitarsi a escludere elementi favorevoli ma evidenziando anche la mancanza di resipiscenza.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata solo per qualificare la contestazione concorsuale del capo a).

  • art. 497-bis c.p.

    Norma incriminatrice contestata al capo a), richiamata come base della condanna confermata in appello.

  • art. 494 c.p.

    Norma incriminatrice contestata al capo c), richiamata come base della condanna confermata in appello.

  • art. 133 c.p.

    Parametro per la commisurazione del trattamento sanzionatorio e per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito aveva valorizzato elementi rientranti nel suo ambito applicativo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolva nella mera contrapposizione di una diversa valutazione degli elementi di fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • È sufficiente una motivazione congrua e logica che dia conto degli elementi ex art. 133 c.p. ritenuti prevalenti; non è richiesto che il giudice enumeri o confuti singolarmente ogni dato favorevole prospettato dalla difesa.
  • La valutazione sull'an e sul quantum delle attenuanti generiche appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifeste illogicità o violazioni di legge effettive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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