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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09884/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva già condannato. Dal testo emerge che i primi due motivi contestavano la configurabilità del reato; il terzo motivo deduceva la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; il quarto motivo lamentava l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.; il quinto censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua, lineare e logicamente coerente dalla sentenza impugnata, e ha giudicato il quinto motivo manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, non sindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Dal testo non è possibile ricavare con precisione il reato contestato originario, ma si evince che la condanna di merito è stata confermata sul piano sostanziale e che il ricorso mirava a contestare la configurabilità del reato, la correlazione tra accusa e sentenza, la non punibilità per particolare tenuità e il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la censura difensiva sull'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non accoglie il motivo, ritenendo la decisione di merito non censurabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, cioè spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua, coerente e logicamente adeguata.
  • Il vizio di motivazione è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata offre una disamina esauriente dei dati processuali e una motivazione non manifestamente illogica sulle questioni decisive.
  • La dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non può essere scrutinata in cassazione quando la motivazione di merito abbia già affrontato il tema in modo specifico e non siano dedotti reali profili di divergenza tra contestazione e decisione.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito lo ha sorretto con motivazione sufficiente e non illogica.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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