Cassazione Civile, Ordinanza n. 15704/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per trenta giorni irrogata a un dipendente di una ASL, dirigente di struttura, per avere omesso di astenersi in relazione a un concorso pubblico impugnato davanti al TAR. I giudici di merito avevano annullato la sanzione ritenendo maturata la decadenza dal potere disciplinare per mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto dall'art. 55-bis d.lgs. 165/2001. La ASL ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, sostenendo che il dies a quo del termine decadenziale non potesse farsi decorrere dalla notifica del ricorso al TAR al Direttore generale dell'ente, poiché questi non era il responsabile della struttura di assegnazione del dipendente né l'ufficio per i procedimenti disciplinari; secondo la ricorrente, rileva solo la conoscenza dell'infrazione da parte dell'UPD o del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Rileva che, nel regime applicabile ratione temporis, il termine di 120 giorni per concludere il procedimento disciplinare decorre dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La Corte d'appello ha errato nel fare decorrere il termine dalla conoscenza del fatto da parte del Direttore generale della ASL, soggetto che non era né l'UPD né il responsabile della struttura di assegnazione del dipendente. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari oppure, se anteriore, del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora; non rileva la mera conoscenza di altri organi dell'ente non competenti in tal senso.
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, il dies a quo del termine decadenziale per la conclusione del procedimento coincide con la prima acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'UPD oppure, se anteriore, del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente.
- La conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante da parte di organi dell'ente diversi dall'UPD o dal responsabile della struttura non è idonea, di per sé, a far decorrere il termine di decadenza previsto dall'art. 55-bis d.lgs. 165/2001.
- Ai fini della decadenza dall'azione disciplinare non conta una generica conoscenza dell'amministrazione, ma la conoscenza qualificata in capo ai soggetti individuati dalla disciplina speciale come centri di imputazione del potere disciplinare.
- Se il giudice di merito fa decorrere il termine decadenziale da un soggetto non competente ai sensi dell'art. 55-bis, la decisione viola la norma e va cassata con rinvio.
Come è indicizzato
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