Cassazione Penale, Sentenza n. 29914/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva annullato la custodia cautelare in carcere per Ianniello Antonio e gli arresti domiciliari per Ianniello Maria, asserendo che i fatti integravano il reato di estorsione (art. 629 c.p.) e non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Il PM ha contestato la valutazione del Collegio sul contenuto probatorio dello scambio denaro/chiavetta USB (30.000 euro in contanti) e sulle registrazioni audio, sostenendo che le modalità della consegna, le registrazioni, la denuncia e le contraddizioni nelle dichiarazioni degli indagati costituivano gravi indizi di colpevolezza e che il Riesame aveva omesso o travisato questi elementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il PM abbia effettuato una rivalutazione di merito dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità, e che non sia stato indicato un vizio di motivazione configurabile come mancanza o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. La Corte ha ricordato il principio per cui la valutazione della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è riservata ai giudici di merito e che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
Norme richiamate
La Corte ricorda che per censurare la motivazione di un provvedimento di riesame in Cassazione occorre dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione; altrimenti la rivalutazione dei fatti è inammissibile.
Norma richiamata come alternativa alla fattispecie estorsiva: disciplina l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l'azione è riconducibile a pretese che possono essere esercitate in sede giudiziale.
Norma dell'estorsione; la distinzione rispetto all'art. 393 c.p. è fondata sulla impossibilità o sulla possibilità di agire in giudizio per la pretesa avanzata e sulla natura intimidatoria/violenta della condotta.
Giurisprudenza: Sez.2, sent. n. 39504 del 17/09/2008
Richiamata per il principio che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è compito dei giudici di merito e non della Cassazione.
Giurisprudenza: Sez.2, sent. n. 50701 del 04/10/2016 (D'Andrea e altri)
Richiamata per il principio che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto e delle prove compiuta dai giudici di merito: il ricorso per cassazione è ammissibile quando è denunciata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), non per una semplice diversa lettura delle prove.
- La distinzione tra estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) si fonda sul fatto se la pretesa può essere esercitata in sede giudiziale: se la pretesa è azionabile giudizialmente, la condotta può rientrare in 393 piuttosto che in 629.
- Elementi quali la consegna di materiale (es. chiavetta USB) o il comportamento delle persone coinvolte devono essere valutati nel loro contesto e non legittimano automaticamente la qualificazione come estorsione se sussistono alternative lecite (es. possibilità di causa civile o sindacale).
- La valutazione delle intercettazioni e delle registrazioni è questione di fatto: per farla valere in Cassazione occorre mostrare che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento di riesame che ha disposto la revoca o l'annullamento di misure cautelari, il ricorrente deve evidenziare vizi logico-giuridici della motivazione del giudice del riesame, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione probatoria.
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