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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33856/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La società utilizzatrice di un immobile acquistato dalla concedente in un’operazione di leasing ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. avverso un’ordinanza di Cassazione che, nel precedente giudizio di legittimità, aveva rigettato il ricorso principale della convenuta originaria sulla domanda risarcitoria per vizi dell’immobile e aveva accolto solo in parte i ricorsi incidentali relativi alla domanda di manleva. La ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza revocanda fosse viziata da errore di fatto, perché avrebbe accolto il terzo motivo del ricorso incidentale di uno dei controricorrenti quando, secondo la sua tesi, quel motivo era identico a un altro motivo di diverso ricorso incidentale che era stato correttamente trattato come assorbito. Secondo la ricorrente, si sarebbe quindi verificato un mero abbaglio percettivo nella sequenza delle statuizioni; inoltre ha cercato di argomentare anche sulla supposta infondatezza nel merito del motivo accolto e sul proprio interesse a proporre revocazione, in ragione del possibile riflesso pregiudizievole nei suoi confronti in sede di rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che vi fosse un errore di fatto revocatorio, rilevando che l’ordinanza impugnata seguiva un percorso coerente: i motivi dei ricorsi incidentali erano sostanzialmente sovrapponibili ma formulati in ordine diverso, per cui l’accoglimento di un motivo e l’assorbimento di altri dipendevano soltanto dalla priorità con cui le questioni erano state prospettate nei rispettivi ricorsi. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fosse alcuna svista percettiva, ma una scelta decisoria consapevole non sindacabile con la revocazione. Ha anche precisato che le censure dirette a dimostrare l’erroneità nel merito del motivo accolto esulavano dall’oggetto del rimedio. È stato inoltre rilevato d’ufficio un errore materiale nell’ordinanza precedente, emendabile sostituendo la parola "terzo" con "quarto". Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dei controricorrenti, nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione dell’ordinanza di Cassazione è ammessa solo nei limiti dell’errore di fatto, secondo i rigorosi presupposti elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve essere un errore di percezione, essenziale e decisivo, non un errore di giudizio; non deve riguardare un punto controverso del processo.

  • art. 375 c.p.c.

    La Corte richiama la nuova disciplina della trattazione, rilevando che per i casi di revocazione ex art. 391-bis non è prevista la pubblica udienza.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La proposizione di un gravame manifestamente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa alla parte soccombente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Accanto alla condanna in favore della controparte, può essere disposta una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 288 c.p.c.

    La Corte rileva e corregge d’ufficio un mero errore materiale contenuto nell’ordinanza precedente.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato come parametro generale di accesso alla tutela giurisdizionale, bilanciato con l’esigenza di evitare azioni meramente dilatorie o pretestuose.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto contro una decisione di Cassazione è ammissibile solo se l’errore consiste in una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti interni al giudizio di legittimità, senza bisogno di valutazioni interpretative o ricostruttive.
  • Non ricorre errore revocatorio quando la decisione impugnata ha trattato questioni giuridicamente sovrapponibili in modo coerente, anche se i motivi dei diversi ricorsi erano disposti in ordine diverso: l’apparente difformità può dipendere soltanto dalla diversa sequenza espositiva delle doglianze.
  • L’errore di fatto revocatorio deve essere decisivo e non deve cadere su un punto controverso; se la questione è stata oggetto di discussione o di valutazione giuridica, il rimedio revocatorio è inammissibile.
  • Il rimedio della revocazione non può essere utilizzato per contestare la correttezza in iure della precedente decisione né per riproporre censure di merito sul motivo che si assume erroneamente accolto.
  • La proposizione di un rimedio manifestamente incompatibile con i limiti del giudizio di revocazione può essere sanzionata come abuso del processo con condanna ex art. 96 c.p.c. e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
  • Quando nella sentenza o ordinanza impugnata sia presente un mero errore materiale, questo può essere emendato d’ufficio senza che ciò implichi accoglimento della revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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