Sentenza del 03/06/2020 n. 1046 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Imposte sui redditi - Finanziario - Presunzione -Vincita al lotto - Esibizione della ricevuta di giocata - Insufficienza - Esibizione dello "scontrino" - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al 2006. L’Ufficio aveva contestato movimenti bancari e accertato un maggior reddito di 497.233 euro, recuperando 235.208 euro di imposte ai fini IRPEF, IRAP, IVA e addizionali. Il contribuente sosteneva che le somme derivassero da una vincita al Superenalotto del 1999 e che fossero state riversate sul suo conto da tre parenti; aveva prodotto una dichiarazione personale, una dichiarazione di una parente e documentazione relativa alla schedina. L’Agenzia ha contestato la sufficienza di tali prove e la valutazione dell’onere probatorio compiuta in primo grado. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per carenza di motivi specifici, ne ha chiesto il rigetto e ha proposto appello incidentale sulle spese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione di inammissibilità: l’appello dell’Agenzia era sufficientemente specifico. Ha accolto l’appello principale solo in parte. Ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva del contribuente non avesse efficacia probatoria in giudizio e che la documentazione della giocata non bastasse a dimostrare che ogni versamento contestato provenisse dalla vincita; il contribuente avrebbe dovuto provare puntualmente la presentazione degli scontrini di vincita e collegare ciascun incasso ai versamenti bancari. La schedina è stata considerata soltanto un indizio. Sulla base anche della consulenza tecnica, la Corte ha confermato l’accertamento limitatamente a 102.204 euro di maggior reddito, di cui 34.492 euro per versamenti e 67.712 euro per prelievi, con le relative imposte; non ha quindi confermato l’intero maggior reddito originariamente accertato di 497.233 euro. Le spese di lite sono state compensate integralmente. L’esito è stato parziale: l’Agenzia ha ottenuto la conferma di una parte dell’accertamento, mentre il contribuente ha evitato la conferma dell’intero importo.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
I dati dei conti bancari sono sufficienti a fondare la presunzione dell’Ufficio; spetta quindi al contribuente superarla con una prova analitica, riferita a ciascun movimento, e non con giustificazioni generiche.
Art. 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora la relativa dichiarazione sia rettificata sulla base dell'accertamento, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di versamenti su conti correnti del contribuente, quest'ultimo, nel dedurre che le somme versate provengono da vincite al lotto, non può vincere la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili limitandosi a produrre le ricevute di giocata - aventi la sola funzione, ai sensi dell'art. 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528, di attestare la giocata del possessore e di consentirgli di richiedere il pagamento della vincita - ma ha l'onere di provare, in modo puntuale e specifico, l'avvenuta presentazione, per ognuna delle giocate, del relativo "scontrino" e, solo all'esito favorevole di tale riscontro, l'effettiva riconducibilità di ogni incasso delle vincite ai versamenti bancari contestati.
La ricevuta di giocata attesta la partecipazione e consente di richiedere il pagamento, ma non dimostra da sola che una somma accreditata sul conto derivi dalla vincita. Occorrono prova della presentazione dello scontrino per ciascuna giocata e riscontro puntuale del collegamento tra ciascun incasso e i versamenti contestati.
Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In ambito di contenzioso tributario, poi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale, trova un ostacolo invalicabile nella previsione dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, perché altrimenti si finirebbe per introdurre - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può essere utilizzata nel giudizio tributario come prova equipollente al giuramento o alla testimonianza, in particolare quando proviene dalla parte stessa.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale si fonda su movimenti bancari, il contribuente deve giustificare analiticamente ogni versamento contestato; non è sufficiente indicare una spiegazione complessiva o plausibile per l’origine delle somme.
- Se si sostiene che i versamenti bancari derivino da vincite al gioco, la ricevuta della giocata non prova da sola né l’avvenuto pagamento della vincita né la provenienza dei singoli versamenti: servono riscontri per ogni vincita e un collegamento documentato con ciascun movimento bancario.
- Le dichiarazioni sostitutive rese dalla parte o da terzi non sostituiscono, nel contenzioso tributario, le prove documentali necessarie e non acquistano efficacia probatoria solo perché formalmente sottoscritte.
- Un indizio documentale insufficiente da solo può comunque essere valutato insieme agli altri elementi e alle risultanze di una consulenza tecnica per rideterminare, anziché annullare integralmente, la pretesa fiscale.
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