Cassazione Penale, Sentenza n. 23017/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per accesso abusivo a sistema informatico aggravato e per rivelazione di segreti d'ufficio (in concorso con l'appuntato Barcellona e con Vaccarino). I principali motivi dedotti sono: inosservanza della legge penale e carenza di motivazione; contestazione della credibilità e dei riscontri forniti dalla chiamata in correità del militare Barcellona; presunta insufficienza di prove circa la consapevolezza della natura segreta delle conversazioni e del nesso temporale; censura per mancata valutazione di memorie e consulenze di parte; dedotta incapacità di provare l'elemento soggettivo richiesto per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio; invocazione della scriminante dell'adempimento del dovere (art. 51 c.p.) e contestazione della qualificazione del sistema informatico come di interesse pubblico; censura infine per ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, nel suo complesso, inammissibile e manifestamente infondato, rigettandolo e confermando le sentenze di merito (doppia conforme). Il Collegio ha ritenuto che: la valutazione della credibilità del chiamante in correità e dei riscontri esterni sia stata condotta con motivazione logica e sufficiente; gli elementi di riscontro (contatti telefonici/SMS, scambio Whatsapp, accessi al sistema 'INTEGRA', ammissioni del Barcellona e l'utilizzo successivo delle informazioni da parte di Vaccarino) sono idonei a confortare la chiamata in correità; la doglianza circa l'inosservanza della prova dell'elemento soggettivo e la pretesa scriminante dell'adempimento del dovere sono infondate; la qualificazione del sistema informatico come rilevante per l'ordine pubblico è corretta; il diniego delle attenuanti generiche è motivato adeguatamente. Per effetto di ciò è stata confermata la condanna dell'imputato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza menziona anche la possibilità di responsabilità per i profili di colpa nella formulazione del ricorso (testo integrale della parte finale incompleto).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Autorizza il processo in forma cartolare per le misure emergenziali; la Corte ha ritenuto applicabile la trattazione cartolare e, di conseguenza, non operativa la previsione del legittimo impedimento del difensore prevista dall'art. 420-ter c.p.p. quando non è stata tempestivamente richiesta udienza orale.
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n.228 (conv. L. 25/02/2022, n.15)
Norma emergenziale che disciplina la trattazione cartolare estendendo il modello al periodo successivo; la Corte l'ha richiamata per giustificare la mancata trattazione orale.
Richiamato come norma collegata al legittimo impedimento del difensore; la Corte ha precisato che tale disciplina non è operativa nel giudizio cartolare senza tempestiva richiesta di trattazione orale.
art. 192, comma terzo, c.p.p. (chiamata in correità)
La Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali relativi alla chiamata in correità, precisando che gli 'altri elementi di prova' richiesti per confermare la dichiarazione del chiamante non devono da soli provare il fatto-reato ma servono a confermarne l'attendibilità; riscontri esterni di vario tipo (telefonate, SMS, accessi al sistema, comportamenti) possono essere adeguati.
Norma sull'accesso abusivo a sistema informatico: la Corte ha ritenuto che l'accesso e l'utilizzo di dati investigativi estranei alle attribuzioni costituiscono illecito e che il sistema 'INTEGRA' riveste natura di interesse pubblico per le forze di polizia.
Norma sulla rivelazione di segreti d'ufficio: la Corte ha ritenuto provata la sussistenza del reato, con la consapevolezza dell'ufficiale circa la natura segreta delle informazioni e la loro natura investigativa.
Scriminante dell'adempimento del dovere: la Corte ha escluso l'applicabilità, rilevando che la condotta dell'imputato non era imposta da norma o ordine legittimo e che il superiore gerarchico non aveva delegato o autorizzato l'attività contestata.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente aspecifici e inammissibili nella misura in cui reiterano censure già disattese in sede di appello senza fornire critica argomentata di legittimità.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è limitata nel sindacato sui fatti: non rivede puntualmente la valutazione di merito salvo manifesta illogicità della motivazione.
- In presenza di doppia conforme (condanna sia in primo che in secondo grado) il giudizio di legittimità valuta con maggior rigore le censure che si limitano a riprodurre le stesse ragioni non accolte in appello.
- Nella chiamata in correità gli 'altri elementi di prova' possono essere di natura diversa (telefonate, SMS, accessi a sistemi, comportamenti coerenti) e non devono necessariamente costituire prova autonoma del reato, ma possono validare l'attendibilità del chiamante.
- I tracciati telefonici, gli SMS, gli scambi via applicativi (es. Whatsapp) e i log di accesso a sistemi informatici sono elementi di riscontro ritenuti validi se logicamente collegati alla ricostruzione dei fatti.
- La scriminante dell'adempimento del dovere è interpretata restrittivamente: è necessario dimostrare un obbligo normativo o un ordine legittimo che autorizzi l'attività contestata.
- La qualificazione di un sistema informatico come di interesse pubblico è valutata in base alla finalità e all'uso (es. sistemi per trascrizione/intercettazioni rilevano rilevanza pubblicistica anche se gestiti da concessionari privati).
- Per i ricorsi in cassazione è essenziale l'autosufficienza dei motivi e l'allegazione/trascrizione integrale dei documenti decisivi: memorie o consulenze non allegate non valgono a integrare il motivo in cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato anche con riferimento circoscritto agli elementi ritenuti decisivi; non è richiesto un esame esaustivo di tutte le circostanze favorevoli addotte.
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