Cassazione Civile, Ordinanza n. 00681/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un istituto di credito per il pagamento di somme pretese a titolo di garanzia fideiussoria relativa a un contratto di affitto di tre opifici industriali stipulato nel novembre 2012 tra una società poi fallita e la società affittuaria. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione della banca, aveva rigettato la domanda del fallimento e dichiarato inammissibile la domanda verso la società garantita chiamata in causa. La Corte d’appello, invece, aveva condannato la banca al pagamento in favore della curatela e, in accoglimento della domanda di rivalsa, aveva condannato la società garantita a rimborsare alla banca quanto versato. Contro tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il fallimento ha resistito; la società garantita, in liquidazione, ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi. Prima della decisione, però, tutte le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso e ai controricorsi, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell’atto congiunto di rinuncia depositato prima dell’udienza, ritenendolo conforme ai requisiti di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c., precisando che, trattandosi di estinzione per rinuncia non originariamente inammissibile, non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione né all’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La rinuncia congiunta è stata ritenuta idonea perché sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale e depositata prima dell'udienza.
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
In caso di estinzione per rinuncia non è stata pronunciata condanna sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché non ricorreva un'ipotesi di inammissibilità originaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, un atto congiunto di rinuncia sottoscritto da tutti i difensori muniti di procura speciale, e depositato prima dell'udienza, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione, salvo diverse ipotesi previste dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica se la definizione del ricorso avviene per estinzione conseguente a rinuncia e non per inammissibilità originaria.
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