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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00681/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un istituto di credito per il pagamento di somme pretese a titolo di garanzia fideiussoria relativa a un contratto di affitto di tre opifici industriali stipulato nel novembre 2012 tra una società poi fallita e la società affittuaria. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione della banca, aveva rigettato la domanda del fallimento e dichiarato inammissibile la domanda verso la società garantita chiamata in causa. La Corte d’appello, invece, aveva condannato la banca al pagamento in favore della curatela e, in accoglimento della domanda di rivalsa, aveva condannato la società garantita a rimborsare alla banca quanto versato. Contro tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il fallimento ha resistito; la società garantita, in liquidazione, ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi. Prima della decisione, però, tutte le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso e ai controricorsi, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell’atto congiunto di rinuncia depositato prima dell’udienza, ritenendolo conforme ai requisiti di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c., precisando che, trattandosi di estinzione per rinuncia non originariamente inammissibile, non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione né all’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, un atto congiunto di rinuncia sottoscritto da tutti i difensori muniti di procura speciale, e depositato prima dell'udienza, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione, salvo diverse ipotesi previste dalla legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se la definizione del ricorso avviene per estinzione conseguente a rinuncia e non per inammissibilità originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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