Cassazione Penale, Ordinanza n. 11006/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già resa in primo grado e confermata in appello, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado con rito abbreviato per lesioni personali, furto e danneggiamento. In cassazione ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del danneggiamento; mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in relazione al furto; illegalità della pena per il danneggiamento; mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e vizio di motivazione per eccessività della pena; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze fossero riproduttive di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, e comunque non consentite in sede di legittimità; quanto al trattamento sanzionatorio, ha ribadito che esso rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se arbitrario o sorretto da motivazione manifestamente illogica, evenienza non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.
Richiamato come uno dei reati contestati e confermati; il ricorso censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in rapporto a tale fatto.
Richiamato come uno dei reati contestati e confermati; la ricorrente contestava l'elemento soggettivo e la legalità della pena applicata per il danneggiamento.
Menzionato quale attenuante speciale del danno patrimoniale di speciale tenuità invocata dalla difesa e non riconosciuta.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena, ma ritenuto non utilmente censurabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito non sia arbitraria o manifestamente illogica.
Richiamato implicitamente come base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di censura difensiva.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Il giudizio sulla dosimetria della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se risulti arbitrario o sorretto da motivazione manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento di attenuanti e la valutazione dell'elemento soggettivo del reato non possono essere sovvertiti in cassazione se la decisione impugnata contiene una motivazione non meramente apparente e logicamente coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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