Cassazione Penale, Sentenza n. 17996/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva confermato il sequestro preventivo, preordinato alla confisca per equivalente, dell'importo di euro 1.011.806,56 ritenuto profitto del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 comma 2 n. 1 c.p.. Il ricorrente contestava in particolare la qualificazione giuridica di Poste Italiane spa come ente pubblico ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 640 c.p., deducendo carenze di motivazione (art. 125 c.p.p.), la non attualità di precedenti massime della Corte alla luce di mutamenti normativi e di fatti (inclusa la liberalizzazione di molte attività di Poste) e richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 28.10.2020 che avrebbe qualificato Poste Italiane come impresa pubblica e non organismo di diritto pubblico. La decisione ha impatto sulla sussistenza del fumus e sulla legittimità del sequestro preordinato alla confisca
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la linea giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p., Poste Italiane spa può essere qualificata ente pubblico considerando la prevalente finalità pubblica storica e la funzione strumentale di pubblico interesse (servizio di spedizione e recapito), nonché l'incidenza patrimoniale dello Stato tramite partecipazioni. La Corte ha richiamato precedenti propri (tra cui sentenze del 2014, 2022) e la motivazione che valorizza il profilo patrimoniale e la tutela del patrimonio pubblico come ragione dell'aggravante. Ne consegue la legittimità del sequestro preventivo preordinato alla confisca e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
censura per apparente insufficiente motivazione
Il ricorrente lamentava violazione dell'art. 125 c.p.p. per motivazione apparente; la Corte non ritiene sussistente la carenza motivazionale contestata
art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen.
truffa aggravata a danno di ente pubblico
L'aggravante si attaglia al caso se il danno colpisce la sfera patrimoniale del soggetto passivo in posizione di pubblicità o di tutela rafforzata; la Corte interpreta la norma valorizzando il profilo patrimoniale e la tutela del patrimonio pubblico
La confisca per equivalente può essere disposta quale misura successiva al sequestro preventivo quando è dimostrato che il profitto del reato è suscettibile di confisca; la Corte conferma la legittimità del sequestro preordinato alla confisca basato sull'aggravante
norma collegata alla confisca
Richiamata come parte del quadro normativo applicabile alla disciplina della confisca e delle misure cautelari patrimoniali connesse al reato
art. 19 comma 1 D. Lg.vo 231/2001
Richiamato nella motivazione in relazione alla possibilità di confisca ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti; la Corte prende in considerazione il combinato disposto con le norme penali in tema di confisca
art. 23 comma 8 del DL 137/2020
Norma procedurale rispetto alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; richiamata nel procedimento di cassazione
Massime di principio
- Per valutare se un soggetto sia 'ente pubblico' ai fini dell'aggravante di truffa non è esclusivo il criterio formale della struttura societaria: rilevano la funzione prevalente svolta, la natura pubblicistica dell'attività principale e l'impatto patrimoniale sul patrimonio pubblico
- La qualificazione di un'impresa a fini penalistici può restare ancorata a precedenti orientamenti della Corte ove rimangano attuali gli elementi strutturali e funzionali che giustificano la tutela rafforzata del patrimonio pubblico
- Le pronunce della Corte di Giustizia UE e i mutamenti del quadro normativo e imprenditoriale devono essere valutati, ma non mutano automaticamente la giurisprudenza nazionale: occorre dimostrare che tali elementi incidono sul paradigma interpretativo che giustifica l'aggravante
- Quando il danno contestato incide sulla sfera patrimoniale tutelata dello Stato o di un ente pubblico (anche a struttura privatistica), l'aggravante prevista dall'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. può essere ritenuta integrata e legittimare misure cautelari preordinate alla confisca per equivalente
- Nelle impugnazioni di misure patrimoniali preordinate alla confisca, chi impugna dovrebbe documentare in modo puntuale e probatorio la sopravvenuta perdita dei requisiti che avevano motivato la qualificazione pubblicistica dell'ente (es. mutamento sostanziale della funzione pubblica o dell'effettiva partecipazione/controllo statale)
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