Cassazione Penale, Sentenza n. 156/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). Il ricorrente deduceva che l'elezione di domicilio risultava dall'unico atto di appello (con allegata procura speciale sottoscritta dall'imputato) e che la firma dell'imputato valeva per l'intero atto (compresa l'elezione), non essendo la procura presentata separatamente; inoltre la notificazione era poi avvenuta presso il domicilio indicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite (udienza 24.10.2024), l'adempimento previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. si considera assolto quando l'impugnazione contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione. Nel caso concreto la dicitura nell'epigrafe dell'atto e la presenza della procura speciale firmata, unitamente al fatto che l'ordinanza era stata regolarmente notificata presso il domicilio indicato, hanno soddisfatto la finalità della norma. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Taranto per il giudizio; spese delle parti civili al definitivo.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, purché anteriore al 25.8.2024 (data di decorrenza dell'abrogazione), è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in ricorso come norma rilevante per la forma dell'atto e la validità delle sottoscrizioni/allegazioni; non è stata applicata in modo autonomo per oscurare la valutazione della presenza ed efficacia dell'elezione di domicilio nell'atto unico
la norma è stata abrogata con decorrenza dal 25.8.2024
La disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, era applicabile ratione temporis alle impugnazioni proposte sino al 24.8.2024; per quelle presentate entro tale termine va applicata l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite
Pronuncia delle Sezioni Unite (udienza 24 ottobre 2024)
La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione
Le Sezioni Unite hanno chiarito che non è necessaria la presenza fisica della dichiarazione/e elezione nell'atto se l'impugnazione rinvia espressamente e specificamente alla dichiarazione già depositata e ne indica la collocazione, permettendo così l'identificazione immediata del domicilio
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta entro la vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (prima dell'abrogazione operata dalla legge 9.8.2024, n.114, decorrenza 25.8.2024), è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio indicando la sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata identificazione del luogo di notificazione
- La firma dell'imputato apposta su una procura speciale allegata all'appello può essere ritenuta idonea a comprovare la sottoscrizione relativa all'elezione di domicilio contenuta nell'atto unico, se risulta chiaro che la procura fa parte integrante dell'impugnazione e non è stata presentata separatamente
- La concreta effettuazione della notificazione presso il domicilio indicato nell'impugnazione costituisce elemento confermativo della validità dell'elezione di domicilio e dimostra il raggiungimento dello scopo della norma (consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio)
- Per evitare rischi di inammissibilità è prudente indicare espressamente nell'atto di impugnazione la presenza e la collocazione nel fascicolo della dichiarazione/elezione di domicilio oppure allegare la dichiarazione firmata e autonoma, in modo da non lasciare dubbi interpretativi
- Valgono regole transitorie: verificare sempre la decorrenza temporale delle norme (data di presentazione dell'impugnazione) per stabilire quale disciplina applicare e se operano orientamenti interpretativi delle Sezioni Unite
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