Cassazione Penale, Ordinanza n. 23706/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. I ricorsi di tre imputati sono stati ritenuti generici e indeterminati, perché non individuavano specificamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle censure, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta. Il ricorso di uno degli imputati articolava tre motivi: con il primo lamentava contraddittorietà o vizio di motivazione nella declaratoria di responsabilità; con il secondo deduceva violazione di legge nella valutazione del compendio probatorio; con il terzo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio senza evidenziare specifiche aporie logiche; il secondo inammissibile perché sollecitava un nuovo giudizio di fatto in sede di legittimità; il terzo manifestamente infondato, poiché il giudizio di comparazione tra circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per illogicità o arbitrio, non ravvisati nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso deve contenere specifici motivi e la loro concreta individuazione; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di specifiche aporie logiche o manifeste fratture del ragionamento decisorio, non quando la censura si risolve in una critica alla persuasività della motivazione o in una diversa lettura delle prove.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il relativo giudizio di comparazione con le aggravanti/attenuanti sono espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se illogico o arbitrario.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, indeterminate e non consentono di individuare con precisione gli specifici punti della motivazione contestati.
- In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del compendio probatorio: le doglianze che mirano soltanto a una diversa lettura dei fatti o delle prove sono inammissibili o manifestamente infondate.
- Il vizio di motivazione ricorre solo se la decisione presenti una reale contraddizione logica, un evidente fraintendimento della prova o una lacuna argomentativa decisiva; non basta allegare che la motivazione sia poco persuasiva o non sufficientemente rigorosa.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sulla loro eventuale prevalenza o equivalenza rispetto ad altre circostanze appartiene al merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
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