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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 761/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi basati sulle lettere b) c) e) dell'art. 606 c.p.p. e sulla violazione dell'art. 192 c.p.p.: 1) censura della affermazione di responsabilità per motivazione ritenuta mancante, contraddittoria e illogica; 2) impugnazione della qualificazione dell'aggravante per la commissione della rapina nei luoghi di cui all'art. 624-bis c.p.; 3) contestazione della sussistenza dell'aggravante per aver commesso la rapina in concorso con piu persone riunite; 4) doglianza sulla negazione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti, manifestamente infondati e, in parte, carenti di interesse. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" tra primo grado e appello, i rigorosi limiti del sindacato di legittimità (solo vizi di motivazione specifici e di manifesta illogicità sono rilevabili) e l'impossibilità di trasformare la Cassazione in giudice del fatto. Ha ritenuto il primo motivo generico e ricostruzione alternativa del fatto; il secondo motivo infondato perché la giurisprudenza ammette l'aggravante domiciliare anche se la violenza/minaccia è avvenuta fuori dalla dimora a seguito della sottrazione in casa; il terzo motivo inammissibile per essere nuovo in cassazione (violazione della catena devolutiva); il quarto motivo infondato perché la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti con riferimento all'assenza di elementi concreti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e); comma 3

    Limita le censure ammissibili in cassazione: non sono consentite critiche di merito o generiche alla motivazione; i vizi devono essere dedotti specificamente e la denunzia di questioni nuove in cassazione è preclusa salvo eccezioni.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola l'attendibilità dei testimoni; la Corte precisa che le questioni attinenti all'attendibilità non possono essere prospettate in cassazione sotto forma di generiche censure di legge ma devono rientrare nei limiti della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. quando il vizio emerga dal testo del provvedimento.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama il divieto per la Cassazione di selezionare vizi non specificamente dedotti nel ricorso; la mancata specificità rende il motivo generico e inammissibile.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Combinato con art. 606 comma 3, limita la devoluzione delle questioni alla cassazione impedendo di sollevare in Cassazione questioni non proposte in appello.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che sanziona la rapina con aggravanti; la Corte interpreta l'aggravante come applicabile anche quando la violenza o minaccia che integra la rapina impropria segue il furto consumato in luogo privato e si svolge fuori dalla dimora, aderendo a consolidata giurisprudenza.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamata nella contestazione come norma sulla tutela del domicilio; la Corte conferma l'orientamento volto a rafforzare la tutela del domicilio con una specifica aggravante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti speciali menzionata nella ricostruzione delle circostanze contestate; la denuncia di vizi motivazionali relativi a norme penali sostanziali non è ammissibile se non nei limiti di cui all'art. 606, lett. e).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, alla corresponsione di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata per fissare l'ammenda di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Cassazione non è un secondo giudice del fatto: non può sostituirsi ai giudici di merito per riconsiderare la valutazione delle prove o proporre ricostruzioni alternative se non in presenza di vizi di motivazione specifici e di manifesta illogicità.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e non formulati in modo alternativo o cumulativo; la deduzione generica di 'mancanza/contraddittorietà/illogicità' è inammissibile.
  • Le doglianze sull'attendibilità dei testimoni (art. 192 c.p.p.) devono essere incardinate come vizi di motivazione riferibili al testo della decisione (lett. e) art. 606 c.p.p.) e non come semplici rimostranze di merito.
  • Non è possibile introdurre in cassazione questioni nuove non dedotte in appello (divieto della violazione della catena devolutiva), salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello.
  • L'aggravante per intervento nei luoghi tutelati (es. domicilio) può essere riconosciuta anche se la minaccia o violenza si verifica al di fuori della dimora dopo la sottrazione, purché vi sia un nesso temporale e causale con l'impossessamento avvenuto in luogo privato.
  • Attaccare la persuasività o la maggior plausibilità della motivazione del giudice di merito non è sufficiente in cassazione: occorre dimostrare una discontinuità manifesta del ragionamento (manifesta illogicità) che sia immediatamente rilevabile.

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