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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26854/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di ristrutturazione di un immobile. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi asseritamente dovuti; la società committente proponeva opposizione, negando sia l’esistenza di parte del credito sia l’esecuzione a regola d’arte di alcune opere e chiedendo in riconvenzionale il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese sostenute per eliminare vizi e difformità. Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e riconosceva ulteriori somme all’appaltatrice; la Corte d’appello confermava integralmente. In cassazione la committente articolava nove motivi, tutti centrati su asserite violazioni degli artt. 112, 115, 116, 132, 194, 198 c.p.c. e sulla cattiva valutazione delle prove e della c.t.u., sostenendo in sintesi che: 1) gli accordi di cessione dell’appalto e di vendita dell’immobile escludevano la sua responsabilità per lavori extra-contratto anteriori alla cessione; 2) il giudice avrebbe ultra/extra petita rideterminato il prezzo di tutte le opere, anziché solo di quelle contestate; 3) la c.t.u. sarebbe stata esplorativa e la motivazione della sentenza illogica; 4) non si sarebbero potute valorizzare le pratiche edilizie e le relazioni tecniche in luogo della relazione del direttore dei lavori; 5) sarebbe stata erroneamente ravvisata una corresponsabilità della committente ex art. 1227 c.c. senza adeguata allegazione della controparte; 6) la c.t.u. sarebbe nulla per plurimi profili, tra cui l’acquisizione di fatture e la mancata risposta a quesiti; 7) non ricorrevano i presupposti per il sovrapprezzo nell’appalto a corpo; 8) non vi sarebbe stato ritardo imputabile all’appaltatrice e la data di ultimazione sarebbe stata pattuita; 9) il danno da mancata vendita degli appartamenti e altri esborsi sarebbe stato provato e risarcibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, osservando in particolare che molte doglianze erano dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme e comunque priva dell’indicazione di specifici fatti decisivi omessi; che non ricorrevano violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini ammissibili secondo la giurisprudenza di legittimità; che la motivazione della sentenza d’appello era logicamente coerente e rispettosa del minimo costituzionale; che il concorso colposo della committente era rilevabile d’ufficio in presenza di fatti allegati e che la rinnovazione o la nullità della c.t.u. non erano state dedotte in modo pertinente e specifico. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della controparte. È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è scrutinabile solo se la sentenza abbia effettivamente pronunciato su un oggetto diverso o attribuito più di quanto domandato; non basta contestare la diversa valutazione delle prove o la ricostruzione in fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la ponderazione comparativa delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non se si contesta il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà, cioè sotto il minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto; consente solo di denunciare una reale violazione di legge, non la diversa lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro corretto per i vizi di nullità processuale o per motivazione apparente/nulla, ma richiede una specifica anomalia della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non il semplice difetto di sufficienza della motivazione o la richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorso non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Per le censure che richiedono l’esame degli atti, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti rilevanti; altrimenti la doglianza è inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve essere specifico; in mancanza, le censure che si limitano a riproporre genericamente questioni già esaminate possono essere dichiarate inammissibili.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato è rilevabile d’ufficio quando siano allegati i fatti da cui desumerlo; l’accertamento della responsabilità concorrente incide sulla riduzione del risarcimento.

  • art. 1228 c.c.

    La Corte richiama la norma nel contesto della riferibilità al committente dei fatti o errori del professionista incaricato, ai fini della valutazione del concorso di responsabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte o abbia attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; è inammissibile se mira a contestare la sufficienza della motivazione o a ottenere una diversa ricostruzione del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non individua e confronta le distinte ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La deduzione di errores in procedendo richiede una specifica indicazione del contenuto degli atti rilevanti, perché la Corte possa verificare direttamente la fondatezza della censura.
  • La nullità della c.t.u. o la sua inutilizzabilità non possono essere affermate in modo generico: occorre indicare il concreto vizio processuale e dimostrare perché esso abbia inciso sulla decisione impugnata.
  • Nel contratto di appalto, anche un prezzo a corpo può essere ricalcolato quando l’oggetto delle prestazioni muti in corso d’opera per varianti sostanziali o lavorazioni ulteriori richieste dalla committenza, con conseguente adeguamento del corrispettivo.
  • Il concorso colposo del danneggiato può essere valutato dal giudice anche d’ufficio, purché risultino allegati i fatti da cui desumerlo; ai fini della riduzione del risarcimento non è necessaria una formale eccezione della controparte.
  • Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione comprensibile, coerente e priva di contraddizioni insanabili, la doglianza di illogicità non è sufficiente a superare il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoSpese di liteProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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