Sentenza del 08/03/2019 n. 6817 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998-2002, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per assenza di un'autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio della professione medica. Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione era stato impugnato davanti alla CTP di Verona, che aveva respinto il ricorso, e poi davanti alla CTR del Veneto, che aveva confermato il rigetto. In Cassazione il contribuente ha dedotto vizi di motivazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., contestando che la CTR avesse desunto l'autonoma organizzazione esclusivamente dall'entità dei compensi e delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente e illogica la motivazione della CTR. L'entità dei compensi e delle spese, anche se elevata, non dimostra di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione soggetta a IRAP, poiché i compensi possono dipendere dal valore personale dell'attività professionale e le spese possono essere meramente personali o strumentali. È stata inoltre ritenuta non decisiva, neppure automaticamente, l'eventuale utilizzazione di due strutture. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini il merito alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
vizio di motivazione; falsa applicazione di legge
La norma individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, tra cui l'insufficiente, illogica o incongrua motivazione e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La controversia richiama la ripartizione dell'onere probatorio in merito alla sussistenza dell'autonoma organizzazione. La decisione evidenzia che tale presupposto non può essere affermato senza elementi concreti e specifici.
Disciplina IRAP sull'autonoma organizzazione
presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione
Per un professionista, l'IRAP è dovuta solo quando l'attività è autonomamente organizzata mediante una struttura eccedente il minimo indispensabile. Ricavi, compensi, spese o beni strumentali di importo elevato non sono, isolatamente considerati, sufficienti a dimostrare tale requisito.
Cass. Sez. 6-5, n. 8728 del 10 aprile 2018
Conferma che l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese non integra di per sé il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Cass. Sez. 5, n. 27898 del 31 ottobre 2018
Ribadisce che il valore dei compensi e dei costi e il loro rapporto percentuale non sono sufficienti, da soli, a provare l'assoggettamento a IRAP.
Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 26651 del 22 dicembre 2016
L'utilizzazione di due o più strutture materiali non configura automaticamente un'autonoma organizzazione, se le strutture sono semplicemente funzionali a un più agevole svolgimento dell'attività.
Cass. n. 30397 del 2017
L'impiego di più sedi deve essere valutato concretamente e può dipendere da specifiche esigenze territoriali o operative, senza comportare automaticamente il superamento del minimo indispensabile.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare concretamente l'esistenza di un'organizzazione autonoma eccedente il minimo indispensabile, considerando personale, beni, strutture e modalità operative.
- Compensi, ricavi e spese elevati non costituiscono, da soli, prova sufficiente dell'autonoma organizzazione: devono essere collegati a una struttura produttiva organizzata e non semplicemente all'attività personale del professionista.
- Le spese devono essere analizzate nella loro natura: costi personali, assicurativi, di rappresentanza, alberghieri o relativi a strumenti ordinari non dimostrano necessariamente un'organizzazione autonoma.
- L'utilizzo di più sedi o strutture non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP, soprattutto quando tali strutture servono soltanto a rendere più comodo o adeguato lo svolgimento dell'attività.
- L'Amministrazione finanziaria e il giudice devono indicare fatti, dotazioni e risorse specifiche che renderebbero l'organizzazione eccedente il minimo; una motivazione generica basata su compensi e spese è insufficiente.
- In caso di richiesta di rimborso IRAP, il contribuente dovrebbe documentare concretamente l'assenza di dipendenti o collaboratori rilevanti, l'uso di strutture altrui, la natura meramente strumentale delle spese e l'assenza di beni o mezzi eccedenti il necessario.
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