Sentenza del 08/03/2019 n. 179 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Accertamento analitico-presuntivo: deduzione dei costi solo con adeguata dimostrazione da parte del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un accesso presso la società, furono raccolte dichiarazioni di lavoratori e documentazione extracontabile dalle quali risultavano ore di lavoro straordinario non registrate né retribuite in busta paga. L’Ufficio contestò quindi l’omesso versamento delle ritenute sui compensi fuori busta e l’omessa contabilizzazione di maggiori ricavi, determinati mediante l’indice di intensità del lavoro, cioè il rapporto tra costi del personale e ricavi dichiarati. La società contestava la motivazione dell’atto, l’utilizzo congiunto degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. 600/1973, la presunzione di maggiori ricavi derivanti dal lavoro nero, il metodo di quantificazione e il mancato riconoscimento di ulteriori costi correlati ai maggiori ricavi.
La decisione
La Commissione ha rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado e l’avviso di accertamento. Ha ritenuto adeguatamente motivato l’atto, anche mediante il richiamo al processo verbale della Guardia di Finanza, e legittimo l’accertamento parziale fondato su elementi presuntivi. Le dichiarazioni dei lavoratori e la documentazione extracontabile sono state considerate elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a far presumere maggiori ricavi in relazione alle ore lavorate in nero. È stato ritenuto adeguato anche il ricorso all’indice di intensità del lavoro, non adeguatamente contestato dalla società. Quanto ai costi, il giudice ha escluso qualsiasi riconoscimento forfettario, poiché l’accertamento era analitico-presuntivo e non induttivo puro: spettava quindi al contribuente provare specificamente i costi ulteriori deducibili. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Accertamento induttivo puro
Solo nell’accertamento induttivo puro l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere, secondo l’orientamento richiamato, una deduzione forfettaria dei costi di produzione.
Art. 39 d.P.R. n. 600/1973
L’accertamento analitico o analitico-presuntivo può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, soprattutto quando la contabilità risulti inattendibile.
Art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
L’accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo, ma una modalità procedurale che può utilizzare anche il metodo induttivo e fondarsi su presunzioni, purché siano presenti elementi idonei a giustificare la pretesa.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve indicare in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; tale obbligo può essere assolto anche mediante motivazione per relationem al processo verbale notificato al contribuente.
Art. 3 legge n. 241/1990
Richiede la motivazione dei provvedimenti amministrativi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Art. 7 legge n. 212/2000
Impone la motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria e consente il richiamo ad altri atti conoscibili dal contribuente, come il processo verbale di constatazione.
Cass., sez. V, ordinanza n. 22868/2017
In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo, il contribuente deve provare l’esistenza e la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi; non spetta all’Ufficio riconoscere costi forfettari.
Cass. n. 25317/2014 e Cass. n. 20679/2014
Confermano la distinzione tra accertamento induttivo puro, nel quale può trovare spazio una deduzione forfettaria, e accertamento analitico-presuntivo, nel quale i costi devono essere provati dal contribuente.
Massime di principio
- La presenza di lavoro irregolare, documentata da dichiarazioni dei dipendenti, registrazioni extracontabili o altre risultanze oggettive, può costituire il fatto noto dal quale presumere maggiori ricavi non dichiarati.
- L’accertamento parziale può essere fondato anche su presunzioni e non richiede necessariamente una prova documentale diretta e certa del maggior reddito, purché gli elementi siano sufficientemente gravi, precisi e concordanti.
- La mera prospettazione di spiegazioni alternative, come la volontà di ridurre i contributi o la richiesta dei dipendenti, non supera la presunzione di maggiori ricavi se non è accompagnata da elementi concreti e verificabili.
- Un metodo parametrico, come l’indice di intensità del lavoro, può essere legittimo per quantificare i ricavi occultati quando si basa su dati contabili attendibili e il contribuente non formula contestazioni tecniche specifiche.
- In un accertamento analitico o analitico-presuntivo, il contribuente non ha diritto a una deduzione automatica o forfettaria dei costi: deve documentare l’effettivo sostenimento, l’inerenza e la deducibilità dei costi collegati ai maggiori ricavi.
- La motivazione dell’avviso può essere fornita anche tramite rinvio al processo verbale di constatazione, se quest’ultimo è stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente e consente di comprendere i presupposti della pretesa.
- In caso di rigetto dell’impugnazione, le spese di giudizio seguono normalmente il criterio della soccombenza e vengono poste a carico del contribuente.
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