Sentenza del 08/03/2019 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Esclusa dal campo di applicazione dell'Iva la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU relativo al periodo d'imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo competente il giudice ordinario, anche richiamando la disciplina della TIA. Il Comune ha impugnato tale decisione sostenendo che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, le controversie in materia di TARSU e TIA spettano alla giurisdizione tributaria. La società contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per vizi di notificazione e ha sostenuto che la riassunzione davanti al giudice ordinario fosse stata tempestiva e corretta.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo pacifica la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alla TARSU. Ha chiarito inoltre che la TIA ha natura tributaria e costituisce un'entrata pubblicistica, non il corrispettivo di un servizio liberamente richiesto; pertanto, anche gli atti formalmente emessi come fatture commerciali sono impugnabili davanti al giudice tributario e la TIA è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. La sentenza di primo grado è stata annullata e la causa è stata rimessa alla Commissione tributaria provinciale per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546/1992. La società contribuente è stata condannata al pagamento di 400 euro di spese processuali, oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.
Le controversie relative alla TARSU rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario. La stessa conclusione vale per la TIA, in quanto entrata di natura tributaria.
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili non esclude la possibilità di ricorrere davanti al giudice tributario contro atti del gestore relativi alla TIA, anche quando abbiano forma di fattura, poiché tali atti hanno natura impositiva.
Art. 49 del d.lgs. n. 22/1997
Disciplina la Tariffa di Igiene Ambientale, introdotta in sostituzione della TARSU in numerosi Comuni. La tariffa è stata qualificata dalla giurisprudenza come tributo e non come corrispettivo contrattuale.
D.lgs. n. 152/2006
Ha sostituito il d.lgs. n. 22/1997, confermando una disciplina tariffaria per la gestione dei rifiuti urbani, comunemente indicata come TIA2.
Art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546/1992
Consente al giudice tributario d'appello di rimettere la causa al giudice di primo grado quando quest'ultimo abbia erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, determinando il salto di un grado di giudizio.
Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 24 luglio 2009
Ha riconosciuto la natura tributaria della TIA, escludendo conseguentemente l'applicazione dell'IVA.
Cassazione, sentenza n. 27805 del 31 ottobre 2018
Ha ribadito che le richieste di pagamento della TIA, anche se formalizzate mediante fatture commerciali, sono atti impositivi impugnabili davanti al giudice tributario.
Cassazione, sentenza n. 17526 del 2007
Ha sostenuto la natura tributaria della TIA e la conseguente esclusione dell'IVA, in contrasto con l'originaria interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: una richiesta di pagamento denominata fattura può essere un atto impositivo se riguarda un'entrata pubblicistica obbligatoria.
- Le controversie sulla TARSU e sulla TIA devono essere normalmente proposte davanti al giudice tributario, non al giudice ordinario.
- La TIA, quando applicata come prelievo obbligatorio per la gestione dei rifiuti, ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di un servizio contrattuale liberamente richiesto.
- La TIA di natura tributaria non deve essere assoggettata all'IVA; eventuali importi IVA addebitati possono essere contestati secondo le regole processuali applicabili.
- Se il giudice tributario di primo grado declina erroneamente la propria giurisdizione, il giudice d'appello può annullare la decisione e rimettere la causa al primo grado, evitando che la controversia venga decisa direttamente in un diverso ordine giurisdizionale.
- La decisione riguarda la giurisdizione e non stabilisce automaticamente che il tributo sia dovuto: la fondatezza dell'avviso, comprese le contestazioni sugli artt. 59 e 62 del d.lgs. n. 507/1993, deve essere esaminata nel merito dal giudice tributario di primo grado.
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