Sentenza del 08/03/2019 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha contestato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che gli atti di sospensione del rimborso fossero equiparabili a rifiuti espressi e quindi autonomamente impugnabili. Ha inoltre dedotto l’inesistenza o irregolarità delle notifiche effettuate tramite PEC, la legittimità della propria richiesta di rimborso IVA e la necessità di porre le spese di lite a carico dell’Ufficio.
La decisione
La Commissione ha respinto l’appello e confermato l’inammissibilità del ricorso originario. Gli atti impugnati sono stati qualificati come meramente interlocutori, non riconducibili alle ipotesi normative che consentono l’impugnazione autonoma della sospensione del rimborso. La contestazione sulla notifica PEC e quella relativa alla spettanza del rimborso sono state dichiarate inammissibili, poiché riferite ad atti non impugnabili. Il giudice ha precisato che il successivo avviso di accertamento, con cui era stato disconosciuto il credito IVA, era invece autonomamente impugnabile e risultava già oggetto di altro ricorso. Sono state compensate sia le spese del primo grado sia quelle del giudizio d’appello.
Norme richiamate
Art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La sospensione del rimborso può essere disposta qualora sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi; la sospensione può essere impugnata davanti alla commissione tributaria.
La sospensione del rimborso è autonomamente impugnabile solo quando sia adottata nell’ambito della specifica fattispecie prevista dalla norma e dopo la notifica di un atto formale di contestazione, irrogazione della sanzione o accertamento di maggiori tributi.
Art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina del rimborso IVA non rende automaticamente impugnabile ogni comunicazione o richiesta dell’Ufficio relativa alla procedura; occorre verificare se l’atto abbia natura decisoria e rientri in una specifica ipotesi normativa.
Art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Le richieste dell’Ufficio di produrre documenti o garanzie non sono, di per sé, provvedimenti di sospensione autonomamente impugnabili se non rientrano nella fattispecie normativa prevista.
Cass. civ., n. 8295/2014
Il provvedimento di sospensione del rimborso assume natura impugnabile quando interviene al termine dell’attività di controllo e si fonda su un atto formale dell’Amministrazione, anche non definitivo.
Cass. civ., n. 25764/2014
L’invito a produrre documentazione o garanzia fideiussoria non costituisce, normalmente, un autonomo provvedimento di sospensione del rimborso.
Cass. civ., n. 22952/2018
In caso di impugnazione di un provvedimento di sospensione del rimborso IVA, il giudice deve esaminare prima la legittimità dell’atto sospensivo e può valutare il diritto al rimborso solo dopo averne riconosciuto l’illegittimità.
Massime di principio
- Non ogni comunicazione dell’Amministrazione finanziaria riguardante un rimborso IVA è autonomamente impugnabile: gli atti meramente interlocutori o istruttori, come richieste di documenti o garanzie, normalmente non possono essere contestati separatamente.
- La sospensione del rimborso è autonomamente impugnabile quando è adottata in presenza dei presupposti formali previsti dalla legge, in particolare dopo la notifica di un atto di contestazione, irrogazione della sanzione o accertamento di maggiori tributi.
- Quando l’atto non è impugnabile, le contestazioni sulla validità della notificazione o sulla fondatezza del credito non vengono esaminate nel merito.
- La spettanza del rimborso deve essere fatta valere contro l’atto tipico che nega o disconosce il credito, come un avviso di accertamento o un provvedimento espresso di diniego, rispettando i relativi termini di impugnazione.
- Nel giudizio tributario l’esame del diritto sostanziale al rimborso può essere subordinato alla previa verifica della legittimità dell’atto amministrativo impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta questioni interpretative particolari o non univoche.
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