Sentenza del 08/03/2019 n. 185 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
L'omessa richiesta di un beneficio fiscale non è rimediabile con la dichiarazione integrativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il mancato riconoscimento dell'agevolazione prevista dagli artt. 4 e 5 della Legge n. 383/2001, non richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta interessati e successivamente invocata mediante dichiarazione integrativa. L'Ufficio sosteneva sia che la comunicazione di irregolarità non fosse autonomamente impugnabile, sia che la dichiarazione integrativa fosse stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La Commissione ha inoltre distinto tra la correzione di errori od omissioni relativi a elementi reddituali già determinati, qualificabile come dichiarazione di scienza, e la richiesta di un'agevolazione fiscale, qualificabile come dichiarazione di volontà.
La decisione
L'appello dell'Ufficio è stato accolto. La sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la possibilità di emendare la dichiarazione e ottenere il beneficio, è stata riformata. La Commissione ha ritenuto tardiva la dichiarazione integrativa e ha stabilito che l'omessa richiesta della Tremonti-bis non costituiva un errore emendabile, ma la mancata esercitazione di una scelta agevolativa da effettuare nella dichiarazione originaria. È stata inoltre esclusa l'autonoma impugnabilità della comunicazione di irregolarità, ritenuta un semplice avviso delle anomalie rilevate. La società contribuente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 383/2001, artt. 4 e 5
Agevolazione fiscale nota come "detassazione Tremonti" o "Tremonti-bis".
Il beneficio doveva essere richiesto nella dichiarazione relativa allo specifico periodo d'imposta. La sua mancata indicazione è stata considerata omessa esercitazione di una scelta agevolativa, non semplice errore materiale.
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
La dichiarazione integrativa consente di correggere errori od omissioni entro i termini previsti. Secondo la sentenza, tali errori od omissioni riguardano componenti positivi o negativi del reddito già determinati nel loro ammontare, la cui esposizione o omissione incide sul reddito imponibile, e non la scelta successiva di richiedere un'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa è normalmente utilizzabile per correggere dati reddituali errati o omessi, ma non sempre per esercitare per la prima volta una scelta fiscale discrezionale.
- Quando un beneficio fiscale richiede una manifestazione di volontà del contribuente, la relativa opzione deve essere indicata nella dichiarazione originaria o comunque nei termini specificamente previsti dalla normativa.
- La mancata richiesta tempestiva di un'agevolazione può essere considerata decadenza dall'opzione, anche se il contribuente possiede sostanzialmente i requisiti per il beneficio.
- Una comunicazione di irregolarità, se limitata a segnalare anomalie e a consentire chiarimenti o documentazione, può non essere autonomamente impugnabile come un atto impositivo.
- La possibilità di emendare la dichiarazione non è illimitata: occorre distinguere tra dichiarazioni di scienza, correggibili nei limiti previsti, e dichiarazioni di volontà, soggette a termini e modalità proprie.
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