Sentenza del 08/03/2019 n. 237 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Quantificazione per ampliamento del thema decidendum anche in corso di causa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano la quantificazione del contributo unificato tributario (CUT) e la sanzione applicata per il suo omesso versamento. Sostenevano che il valore della lite dovesse essere determinato in base al tributo effettivamente dovuto, e non all'imponibile, denunciavano l'insufficienza della motivazione sulla quantificazione e deducevano un vizio di ultrapetizione. L'Amministrazione chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva appello incidentale su ulteriori punti della decisione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto sia l'appello principale dei contribuenti sia l'appello incidentale dell'Amministrazione. Ha ritenuto corretto determinare il CUT in base al valore effettivo degli atti impugnati e ha riconosciuto che tale valore poteva essere ricavato anche dagli importi rideterminati dall'Ufficio sulla base degli accertamenti del CTU, allegati alla memoria di costituzione. È stata confermata la debenza del CUT, quantificato in 3.750 euro, detratto quanto già versato, con residuo di 2.250 euro oltre sanzioni. La sanzione, inizialmente applicata nella misura del 200% del contributo non versato, è stata correttamente ridotta al minimo edittale del 100%, in assenza di circostanze aggravanti. È stata inoltre respinta la richiesta di condanna dell'Amministrazione per lite temeraria e le spese di entrambi i gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Ha introdotto il contributo unificato quale regime di tassazione degli atti giudiziari, determinato in base alla materia e/o al valore della controversia.
Il CUT sostituisce il precedente sistema basato su imposta di bollo e diritti di segreteria e deve essere quantificato secondo i criteri previsti per il tipo di processo.
Art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 37, comma 6, d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011
Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio nel processo civile, amministrativo e tributario.
Il CUT si applica anche al processo tributario e deve essere versato per ogni grado di giudizio.
Art. 13, comma 6-quater, d.P.R. n. 115/2002
Nel processo tributario sono previsti importi crescenti per scaglioni di valore della lite.
La misura del contributo unificato tributario dipende dallo scaglione corrispondente al valore della controversia.
Art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 147/2013
Il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato anche in appello.
Il valore rilevante ai fini del CUT deve essere considerato con riferimento a ciascun atto impugnato e può assumere rilievo anche nei successivi gradi di giudizio.
Art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; nelle controversie relative esclusivamente a sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma.
Nel processo tributario il valore della lite è normalmente collegato all'importo del tributo contestato, esclusi interessi e sanzioni, mentre per le controversie sulle sole sanzioni rileva l'importo delle sanzioni stesse.
Art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002 e art. 71 d.P.R. n. 131/1986
La sanzione amministrativa va dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.
Per l'omesso o insufficiente pagamento del CUT la sanzione è compresa tra il 100% e il 200% dell'importo non versato; in assenza di aggravanti, è appropriata l'applicazione del minimo edittale.
Art. 96 c.p.c. e art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La domanda di risarcimento per lite temeraria è proponibile nel medesimo giudizio.
La responsabilità processuale aggravata può essere riconosciuta dal giudice tributario, ma richiede una condotta processuale caratterizzata da colpa grave o mala fede; il semplice esercizio dei compiti istituzionali di recupero del CUT non è sufficiente.
Massime di principio
- Il contributo unificato tributario va calcolato sul valore effettivo della controversia e dell'atto impugnato, non necessariamente sul valore indicato originariamente dal contribuente.
- Ai fini del CUT possono rilevare anche atti successivi al ricorso introduttivo, come appelli, ricorsi incidentali e motivi aggiunti, quando ampliano concretamente il thema decidendum.
- Il valore della lite può essere ricostruito sulla base di elementi documentali acquisiti nel processo, inclusi accertamenti tecnici e CTU allegati dalle parti o dall'Ufficio.
- L'omesso pagamento o il pagamento insufficiente del CUT può comportare una sanzione dal 100% al 200% dell'importo non versato; in assenza di recidiva o altre aggravanti, deve tendenzialmente applicarsi il minimo del 100%.
- La contestazione della quantificazione del CUT deve indicare concretamente quale sia il valore corretto della lite e perché; una censura generica sulla motivazione o sul metodo di calcolo è normalmente destinata a essere respinta.
- La richiesta di lite temeraria contro l'Amministrazione non è accolta per il solo fatto che essa abbia recuperato il CUT o applicato una sanzione; occorrono mala fede, colpa grave o una condotta processuale abusiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 179 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 185 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 mar 2019Sentenza del 08/03/2019 n. 1316 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →