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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32464/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta da due soggetti che avevano esercitato l'azione civile nel processo penale e, dopo la condanna generica al risarcimento dei danni, avevano promosso anche il successivo giudizio civile per la liquidazione del danno. La Corte d'appello di Salerno, in sede di opposizione, aveva ritenuto che il processo penale e il successivo giudizio civile costituissero, ai fini della ragionevole durata, un unico iter, poiché riguardavano la medesima pretesa sostanziale risarcitoria. Il Ministero ha impugnato tale decreto con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, sostenendo che l'unitarietà non fosse automatica e che nel caso concreto la parte civile fosse rimasta inattiva nel processo penale, sicché i due giudizi non avrebbero dovuto essere valutati unitariamente; 2) violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, deducendo la tardività della domanda di equa riparazione perché il termine semestrale avrebbe dovuto decorrere dalla definizione del processo penale e non dal passaggio in giudicato della successiva sentenza civile; 3) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, lamentando che il giudizio civile fosse stato erroneamente trattato come fase di rinvio e non come giudizio autonomo, con conseguente errata quantificazione della durata ragionevole (un anno anziché tre).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando la parte civile si costituisce nel processo penale e questo si conclude con sentenza di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile per la liquidazione del quantum non è un autonomo giudizio ai fini della legge Pinto, ma è parte di una vicenda processuale unitaria perché identica è la pretesa sostanziale esercitata. Perciò la durata ragionevole va calcolata complessivamente e il termine di decadenza per la domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della decisione civile che definisce anche la quantificazione del danno, non dalla chiusura del solo processo penale. Di conseguenza, corretta è stata la valutazione unitaria operata dalla Corte d'appello e corretto anche il computo della durata del giudizio civile come prosecuzione del precedente processo penale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    La ragionevole durata va valutata in modo unitario quando l'azione civile esercitata nel processo penale e il successivo giudizio civile riguardano la medesima pretesa sostanziale di risarcimento del danno derivante dal reato.

  • art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il termine decadenziale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della decisione che definisce unitariamente la controversia risarcitoria, non dalla sola conclusione del processo penale quando questo sia seguito dal giudizio civile di liquidazione.

  • art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    La durata del giudizio civile successivo alla condanna generica in sede penale può essere considerata come prosecuzione della vicenda processuale precedente e non come autonomo processo, se serve alla definizione del medesimo credito risarcitorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata la norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Quando la parte civile ottiene in sede penale una condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, il successivo giudizio civile di liquidazione integra la prosecuzione della medesima pretesa sostanziale e non un autonomo giudizio ai fini dell'indennizzo per irragionevole durata.
  • Ai fini della legge Pinto, la durata ragionevole va calcolata unitariamente se i due processi sono funzionalmente collegati alla definizione dello stesso diritto al risarcimento del danno, salvo che nel processo penale non vi sia stata alcuna definizione della pretesa civile o che la parte civile abbia lasciato impregiudicata l'azione senza coltivarla.
  • La mera diversità formale tra processo penale e processo civile non basta a escludere l'unitarietà della vicenda processuale quando la domanda civile successiva sia lo strumento necessario per ottenere la liquidazione del credito già accertato nell'an in sede penale.
  • Il termine di decadenza per la domanda di equa riparazione decorre dal momento in cui si consolida con il giudicato la decisione che definisce definitivamente la controversia risarcitoria nel suo complesso, comprensiva anche della liquidazione del danno se rinviata al giudizio civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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