Cassazione Penale, Sentenza n. 20996/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto della Corte di appello che ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, contestando la motivazione in ordine alla pericolosità sociale: si sostiene che la motivazione fosse meramente apparente, priva di specificità e di requisiti di concretezza e attualità, non avendo la Corte considerato che le condotte erano molto risalenti, che il Clausi non era un soggetto organico della consorteria, che si era cancellato dall'albo professionale (quindi non poteva più svolgere l'attività di commercialista a favore della cosca) e che aveva reso dichiarazioni collaborative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non consentito in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione è limitato a violazioni di legge formali e che non è ammessa la censura fondata sulla mera presunta illogicità della motivazione. La Cassazione ha ritenuto invece che la Corte di appello avesse ampiamente e in modo non apparente motivato la pericolosità del ricorrente, evidenziando il suo inserimento nell'apparato della 'ndrangheta, l'uso di metodi intimidatori e la specializzazione nella gestione e occultamento di proventi illeciti; ha considerato non decisive la cancellazione dall'albo e le dichiarazioni rese. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il Clausi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 4
Stabilisce i limiti del ricorso in Cassazione nei procedimenti di prevenzione: il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge; pertanto non è consentito il sindacato esteso sulla valutazione logico-fattuale della motivazione, se non quando questa sia inesistente o meramente apparente.
Legge 31 maggio 1965 n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiamata per confermare il regime speciale di impugnazione nei procedimenti di misure di prevenzione, limitando il controllo della Cassazione alle questioni di diritto e alle ipotesi di motivazione inesistente o apparente.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
La Corte sottolinea che l'ipotesi di "illogicità manifesta" prevista per i vizi impugnabili in cassazione non è spendibile nei procedimenti di prevenzione per contestare la motivazione di merito; in tale materia il rimedio è circoscritto alle violazioni dell'obbligo di motivare o all'assenza/meritricità apparente della motivazione.
Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, art. 10, comma 3
Conferma il principio giurisprudenziale che nei procedimenti di prevenzione la valutazione della motivazione è soggetta a limiti di sindacato in Cassazione, in particolare in relazione all'obbligo del giudice di adottare un provvedimento adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Nei procedimenti di misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è possibile ottenere cassazione limitandosi a contestare la logica o la congruità della motivazione di merito se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- Per contrastare efficacemente un provvedimento di prevenzione in sede di legittimità occorre quindi individuare violazioni normative formali o l'assenza/meramente apparente della motivazione, non semplicemente dissentire sulla valutazione delle prove o sull'attualità della pericolosità.
- La qualificazione del ruolo del soggetto nel sodalizio (anche se non formalmente "organico") e la prova di specializzazioni operative (es. gestione interessi economici, occultamento flussi illeciti, uso di metodi intimidatori) possono fondare la valutazione di pericolosità sociale attuale, indipendentemente da elementi come la cancellazione dall'albo professionale o dichiarazioni rese, salvo che si dimostri giuridicamente l'irrilevanza di tali elementi.
- Per chi difende il destinatario di misure di prevenzione è strategico raccogliere e documentare elementi specifici e attuali che attestino l'assenza di concretezza e attualità del pericolo sociale, e soprattutto mettere in luce vizi di diritto o carenza motivazionale formale piuttosto che basare il ricorso su una semplice richiesta di riesame critico dei fatti.
- La condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende possono essere disposte quando il ricorso è ritenuto inammissibile per motivi non consentiti; valutare pertanto con attenzione la sostenibilità giuridica del motivo di cassazione prima di proporre ricorso.
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