Cassazione Civile, Ordinanza n. 30683/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentata adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite fiscale pendente in Cassazione e, richiamando l'art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata decisione nel merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, in primo grado, di una cartella di pagamento relativa a IRPEG per l'anno d'imposta 1982, emessa nell'importo risultante da un avviso di accertamento del 1987 e poi determinato a seguito del passaggio in giudicato della decisione resa nel precedente giudizio sull'atto impositivo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza di estinzione, documentando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti in Cassazione prevista dalla L. n. 197/2022, art. 1, commi 186 e ss., con versamento dell'importo dovuto e presentazione della relativa domanda; l'Amministrazione non ha formulato eccezioni.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186 e ss.
Consente la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti in Cassazione, quando il Fisco risulta integralmente soccombente nei precedenti gradi, mediante pagamento di una somma percentuale sul valore della lite.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
Prevede il deposito, presso il giudice davanti al quale pende la controversia, della copia della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
Stabilisce che, in caso di deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento, il processo è dichiarato estinto con decreto o ordinanza, e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2
Definisce il valore della lite come l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni; tale criterio è richiamato per calcolare l'importo dovuto per la definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria pendente in Cassazione rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e la parte interessata deposita la domanda con prova del pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del ricorso nel merito.
- Ai fini della definizione agevolata della lite fiscale, il valore della controversia va determinato secondo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, cioè con riferimento al solo tributo contestato, al netto di interessi e sanzioni, salvo che la lite riguardi esclusivamente sanzioni.
- In presenza dei presupposti normativi per la definizione agevolata e in mancanza di contestazioni dell'Amministrazione, la Corte prende atto dell'intervenuta estinzione del processo e regola le spese ponendole a carico della parte che le ha anticipate.
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