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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16510/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) vizio di motivazione per presunta illogicità nell'aver ritenuto sussistenti i reati di usura ed estorsione anzichè l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che la sentenza si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza adeguato vaglio delle dichiarazioni difensive; 2) mancata motivazione circa il rigetto della richiesta di perizia dattiloscopica sulla busta contenente il denaro, che avrebbe potuto incidere sulla qualificazione della condotta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere l'estorsione consumata (e non tentata), nonostante la presenza della polizia giudiziaria al momento della consegna e l'assenza di disponibilità autonoma sul denaro; 4) errore nel calcolo della pena in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 5) errore nel computo della pena per continuazione interna, sostenendo l'unicità del fatto e l'esclusione dell'aumento per continuazione; 6) carenza motivazionale in ordine alla scelta tra equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi generici e infondati. Ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati ascritti (usura ed estorsione) come già valutata in primo e secondo grado, rilevando che la Corte di appello aveva adeguatamente richiamato e condiviso la motivazione del Tribunale di primo grado e aveva fornito autonome e sufficienti argomentazioni. Sulla perizia dattiloscopica la Corte ha ritenuto la richiesta irrilevante alla luce degli altri elementi probatori; sull'estorsione ha ribadito il principio secondo cui la consegna di denaro alla presenza e sotto il controllo della polizia non esclude la consumazione del reato; sulle questioni di pena e di equivalenza delle circostanze attenuanti ha ritenuto la determinazione della Corte di appello adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla estensione della motivazione della parte ricorrente in cassazione; utilizzato per delimitare l'esposizione dei motivi necessari alla decisione

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione nel reato e al concorso di persone, nell'ambito della determinazione della pena

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione; la Corte si è pronunciata su quale momento configurale (consumazione vs tentativo) debba ritenersi integrato anche in presenza dell'intervento della polizia

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Riferito come aggravante eventualmente considerata dal giudice; la Corte ha osservato che la Corte di appello ha tenuto conto delle aggravanti nel computo della pena

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sulle doglianze per carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto che, anche senza una confutazione testuale di ciascuna doglianza, la motivazione complessiva sia sufficiente a escludere il vizio

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere la possibilità di dedurre in cassazione questioni non devolute in appello (es. mancate doglianze proposte in appello)

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi che governano la determinazione della pena; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice del merito nel fissare la pena base e la graduazione delle circostanze, purché motivata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non svolge un controllo di merito sui fatti: non è ammessa una rivalutazione delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito se la motivazione è logica e non apodittica.
  • Se appello e primo grado sono conformi nella ricostruzione motivazionale, la motivazione d'appello può richiamare per relationem il primo grado; non è necessario ripetere analiticamente tutte le ragioni già esposte se il complesso argomentativo è coerente.
  • La richiesta di accertamenti tecnici (es. perizia dattiloscopica) può essere rigettata quando il giudice ritiene che gli elementi già acquisiti rendano l'accertamento superfluo o non decisivo.
  • In tema di estorsione, la consegna del denaro alla presenza e sotto il controllo della polizia non esclude in sé la consumazione del reato: la reazione della vittima finalizzata all'arresto dell'autore può coesistere con lo stato di costrizione che caratterizza la consumazione.
  • Le questioni di pena (computo, equivalenza/prevalenza di attenuanti e aggravanti, continuazione) sono soggette a ampia discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emerge un vizio logico o un arbitrio palese.
  • Motivi generici o non specificamente dedotti in appello possono essere inammissibili o inefficaci in cassazione: occorre che le doglianze siano chiare, specifiche e devolute al giudice di merito per poter essere valutate in sede di legittimità.

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