Cassazione Penale, Sentenza n. 16510/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) vizio di motivazione per presunta illogicità nell'aver ritenuto sussistenti i reati di usura ed estorsione anzichè l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che la sentenza si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza adeguato vaglio delle dichiarazioni difensive; 2) mancata motivazione circa il rigetto della richiesta di perizia dattiloscopica sulla busta contenente il denaro, che avrebbe potuto incidere sulla qualificazione della condotta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere l'estorsione consumata (e non tentata), nonostante la presenza della polizia giudiziaria al momento della consegna e l'assenza di disponibilità autonoma sul denaro; 4) errore nel calcolo della pena in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 5) errore nel computo della pena per continuazione interna, sostenendo l'unicità del fatto e l'esclusione dell'aumento per continuazione; 6) carenza motivazionale in ordine alla scelta tra equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi generici e infondati. Ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati ascritti (usura ed estorsione) come già valutata in primo e secondo grado, rilevando che la Corte di appello aveva adeguatamente richiamato e condiviso la motivazione del Tribunale di primo grado e aveva fornito autonome e sufficienti argomentazioni. Sulla perizia dattiloscopica la Corte ha ritenuto la richiesta irrilevante alla luce degli altri elementi probatori; sull'estorsione ha ribadito il principio secondo cui la consegna di denaro alla presenza e sotto il controllo della polizia non esclude la consumazione del reato; sulle questioni di pena e di equivalenza delle circostanze attenuanti ha ritenuto la determinazione della Corte di appello adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla estensione della motivazione della parte ricorrente in cassazione; utilizzato per delimitare l'esposizione dei motivi necessari alla decisione
Richiamato in relazione alla partecipazione nel reato e al concorso di persone, nell'ambito della determinazione della pena
Norma che disciplina l'estorsione; la Corte si è pronunciata su quale momento configurale (consumazione vs tentativo) debba ritenersi integrato anche in presenza dell'intervento della polizia
Riferito come aggravante eventualmente considerata dal giudice; la Corte ha osservato che la Corte di appello ha tenuto conto delle aggravanti nel computo della pena
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sulle doglianze per carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto che, anche senza una confutazione testuale di ciascuna doglianza, la motivazione complessiva sia sufficiente a escludere il vizio
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere la possibilità di dedurre in cassazione questioni non devolute in appello (es. mancate doglianze proposte in appello)
Principi che governano la determinazione della pena; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice del merito nel fissare la pena base e la graduazione delle circostanze, purché motivata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non svolge un controllo di merito sui fatti: non è ammessa una rivalutazione delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito se la motivazione è logica e non apodittica.
- Se appello e primo grado sono conformi nella ricostruzione motivazionale, la motivazione d'appello può richiamare per relationem il primo grado; non è necessario ripetere analiticamente tutte le ragioni già esposte se il complesso argomentativo è coerente.
- La richiesta di accertamenti tecnici (es. perizia dattiloscopica) può essere rigettata quando il giudice ritiene che gli elementi già acquisiti rendano l'accertamento superfluo o non decisivo.
- In tema di estorsione, la consegna del denaro alla presenza e sotto il controllo della polizia non esclude in sé la consumazione del reato: la reazione della vittima finalizzata all'arresto dell'autore può coesistere con lo stato di costrizione che caratterizza la consumazione.
- Le questioni di pena (computo, equivalenza/prevalenza di attenuanti e aggravanti, continuazione) sono soggette a ampia discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emerge un vizio logico o un arbitrio palese.
- Motivi generici o non specificamente dedotti in appello possono essere inammissibili o inefficaci in cassazione: occorre che le doglianze siano chiare, specifiche e devolute al giudice di merito per poter essere valutate in sede di legittimità.
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