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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11815/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva introdotto una domanda ex art. 2033 c.c. per ottenere la restituzione di euro 1.236,14 oltre IVA, deducendo di avere versato indebitamente alla fornitrice, nell'anno 2011, somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Il giudice di pace, dopo che la controparte aveva chiesto la sospensione del processo per la pendenza di questioni di legittimità costituzionale e di un giudizio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE, aveva sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento necessario di competenza, denunciando: 1) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 111 Cost., per difetto del presupposto di pregiudizialità e perché la questione era già stata affrontata dalla giurisprudenza eurounitaria e di legittimità, che consente la ripetizione dell'indebito previa disapplicazione della disciplina interna incompatibile con il diritto UE; 2) violazione degli artt. 134 c.p.c. e 111 Cost., per motivazione solo apparente e incomprensibile, non essendo individuati i giudizi pregiudiziali rilevanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento necessario di competenza anche contro il provvedimento di sospensione emesso dal giudice di pace, ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice di pace di Pistoia, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione. Ha inoltre condannato la società resistente alle spese del giudizio di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta per il recupero di somme versate senza causa.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata ritenuta ingiustificata per mancanza di un effettivo rapporto di pregiudizialità tale da imporre la quiescenza del processo.

  • art. 42 c.p.c.

    il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di pace è stato considerato impugnabile con regolamento necessario di competenza, quale unico rimedio idoneo a verificare immediatamente la legittimità della sospensione.

  • art. 46 c.p.c.

    va inteso nel senso che esclude il regolamento davanti al giudice di pace solo per i provvedimenti che decidono sulla competenza, non per quelli che dispongono sospensioni del processo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata del processo e della censura contro sospensioni ingiustificate o motivate in modo solo apparente.

  • art. 134 c.p.c.

    evocato in relazione al difetto di motivazione dell'ordinanza di sospensione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la dedotta violazione di legge nella motivazione del ricorso.

  • art. 288, terzo comma, TFUE

    interpretato nel senso che, nelle controversie tra privati, osta alla disapplicazione di una norma interna istitutiva di un'imposta contraria a una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo le eccezioni indicate dalla CGUE.

  • art. 6, comma 1, lett. c), e comma 2, d.l. n. 511 del 1988

    la disciplina interna sull'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata considerata incompatibile con il diritto unionale e quindi disapplicabile, con conseguente non debenza dell'imposta.

  • art. 363-bis c.p.c.

    richiamato solo per osservare che la questione di massima sulla materia era già stata ritenuta non nuova alla luce dell'orientamento consolidato.

  • art. 3 Cost.

    menzionato nella citazione sulla non configurabilità della sospensione facoltativa per pendenza di giudizio costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    menzionato nella citazione sulla non configurabilità della sospensione facoltativa per pendenza di giudizio costituzionale.

Massime di principio

  • Il provvedimento di sospensione del processo emesso dal giudice di pace è impugnabile con regolamento necessario di competenza, poiché l'art. 46 c.p.c. ne esclude l'utilizzo solo contro le decisioni sulla competenza e non contro le sospensioni del giudizio.
  • La sospensione ex art. 295 c.p.c. richiede un effettivo rapporto di pregiudizialità tra le cause; non può essere disposta in modo generico o sulla sola base della pendenza di questioni costituzionali o eurounitarie se la questione risulta già risolta o non decisiva nel caso concreto.
  • In materia di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, l'orientamento consolidato afferma la disapplicazione della norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione e riconosce al consumatore finale l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore che abbia riversato l'onere sul cliente, salva l'eventuale azione verso l'Amministrazione finanziaria quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile.
  • La pendenza di un giudizio costituzionale, di per sé, non legittima una sospensione facoltativa del processo al di fuori dei casi tassativamente previsti, dovendosi privilegiare la ragionevole durata del processo e la tutela giurisdizionale effettiva.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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